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Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (1/2021)

CONS. STATO, sez. IV, 11 gennaio 2021, n. 344

Per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, 29 maggio 2019, n. 3580; sez. VI, 29 aprile 2019, n. 2696; sez. V, 12 giugno 2017, n. 2799), l'esercizio del potere di ordinanza urgente e contingibile da parte del Sindaco, costituendo una deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e ammettendo la possibilità di derogare alla disciplina vigente, presuppone necessariamente situazioni di pericolo effettivo non tipizzate dalla legge, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione.

L'esame del caso di specie, tuttavia, conduce ad escludere che vi fossero i presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente, in quanto non sussisteva, con sufficiente certezza, alcun pericolo attuale, concreto ed irreparabile per la pubblica incolumità, ed in particolare per la salute pubblica, visto che l'ordinanza veniva adottata solo in applicazione del principio di precauzione. Quest'ultimo, ferma restando l'assoluta rilevanza nel diritto ambientale interno ed eurounitario, non legittima di per sé, in difetto di specifiche previsioni normative, l'esercizio di un potere "innominato" di inibizione di attività amministrative e/o economiche.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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