CONS. GIUST. AMM. SICILIA, 25 febbraio 2021, n. 140
In difetto di dati certi e di motivazione puntuale sull'entità del fenomeno, non si comprende in che modo il distacco di utenze morose possa costituire un pericolo per la igiene e sanità pubbliche.
Un provvedimento contingibile e urgente di tale portata, incidendo sull'attività imprenditoriale del gestore del servizio idrico e sui rapporti contrattuali di utenza, doveva invece essere puntualmente motivato e dare conto della gravità della situazione che giustificava un siffatto intervento.
L'appello viene accolto anche laddove lamenta che il divieto di distacco intimato dall'ordinanza sindacale, per il fatto di non recare un termine finale di efficacia, ma di atteggiarsi quale disposizione destinata a vigere a tempo indeterminato, si pone in contraddizione con il criterio di temporaneità, che costituisce parte integrante del requisito legale della contingibilità.