CONS. STATO, Sez. IV, ord. 12 marzo 2021, n. 1275
Il Consiglio di Stato accoglie le istanze cautelari presentate da Arcelormittal Italia s.p.a. e Ilva s.p.a., nelle rispettive qualità di gestore e proprietaria dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, per la sospensione della sentenza del Tar Lecce che ha respinto il ricorso che le stesse avevano proposto nei confronti dell’ordinanza del Sindaco di Taranto, che aveva loro imposto di individuare e rimuovere entro 30 giorni le criticità dell’impianto che avevano dato luogo a emissioni pericolose nell’agosto 2019 e nel febbraio 2020, e in caso di omessa eliminazione del rischio di sospendere e fermare gli impianti interessati entro i successivi 30 giorni.
L’ordinanza si fonda sul fatto che l’impianto siderurgico ha continuato la sua attività produttiva durante tutto il corso del processo di primo grado, in ragione delle ordinanze cautelari adottate dal Tribunale amministrativo regionale e che gli “eventi emissivi”, verificatisi nell’agosto del 2019, connessi ad alcune criticità del sistema di depolverizzazione del camino E 312, conseguenza di una carenza procedurale del Gestore e la “emissione di sostanze odorigene”, verificatasi nel febbraio 2020, riconducibili all’attività produttiva svolta dall’impianto siderurgico, non si sono manifestati nuovamente.
Inoltre dalla delibazione degli scritti e degli atti processuali emergono evidenti profili di danno per gli impianti dello stabilimento siderurgico, in caso di mancata emanazione della misura cautelare domandata, derivanti dallo spegnimento della c.d. “area a caldo”, probabilmente irreversibile, una volta effettuato. Nel complessivo confronto fra gli allegati pregiudizi, quello dedotto dalle appellanti, consistente nell’irrimediabile deperimento degli impianti, si profila come attuale ed irreparabile, mentre quello degli appellati, consistente nell’eventuale ripetizione di eventi emissivi provenienti dall’“area a caldo” di cui si è ordinato lo spegnimento, risulta meramente ipotetico.