T.A.R. FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 28 maggio 2021, n. 154
È illegittima l’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 54, comma 4, del T.U.E.L. dal Comune di Gorizia per eccesso di potere, dovendo tale tipo di provvedimento trovare fondamento in una situazione eccezionale di pericolo effettivo, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, ciò costituendo il naturale corollario della “configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale” (Cons. St., sez. IV, 11 gennaio 2021, n.344; Id., sez. V, 22 marzo 2016, n. 1189; Id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; Id. sez. V, 2 ottobre 2020, n.5780).
Nel caso di specie l’ordinanza era stata invece adottata sulla base di una situazione di pericolo integrata dall’esistenza di una grande quantità di rifiuti plastici ad elevato rischio di combustibilità, abbandonati all’interno di un capannone, in relazione alla quale l’urgenza e indifferibilità dell’intervento era stata accentuata al fine di giustificare il ricorso al rimedio atipico ed eccezionale, quale modalità più lineare ed economica per tentare una risoluzione della problematica.