T.A.R. CAMPANIA, Napoli, 16 febbraio 2021, n. 302
Non viene accolta l’istanza di tutela cautelare monocratica, presentata da gruppi di genitori che chiedevano la sospensione delle ordinanze del Sindaco del Comune di Castellammare di Stabia, nella parte in cui aveva disposto la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole secondarie di primo e secondo grado; la sospensione delle attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche dell'infanzia e primaria e la chiusura degli asili nido comunali.
Il Presidente ritiene, in via preliminare, che la vigenza del DPCM 14 gennaio 2021 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute (ovvero non considerate), o da specificità locali, giustificative del potere di ordinanza contingibile e urgente, in generale previsto dall’art. 32 della L. 833/1978, e, comunque, dall’art. 3 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19.
L’ordinanza impugnata trovava fondamento nella aggiornata istruttoria circa l’andamento del contagio su scala locale, di cui è dato conto nell’atto impugnato e che era desumibile dalla “nota dell’Unità di crisi” regionale in data 9 febbraio 2021, con i relativi allegati, pubblicata sul sito della Regione Campania e, in quanto ampiamente pubblicizzata, costituente fatto notorio utilizzabile in sede processuale, che effettivamente evidenzia l’incontrollato aumento, in termini assoluti e in percentuale, di nuovi contagi per il Comune di Castellammare di Stabia, assai superiore a quello riscontrabile in altri comuni della Campania e comunque alla media regionale (nella inquietante percentuale del 326%). Trovava, altresì, fondamento sui dati specifici relativi alla popolazione studentesca, che contemplavano una situazione di generalizzata presenza di positivi, peraltro dimostrata dal riferimento di intere classi in quarantena, e che confermavano la non irragionevolezza della misura tenuto conto della estrema difficoltà di garantire, in concreto, la continuità educativa “a scacchiera” in presenza in contesti scolastici caratterizzati, in ragione dei rilevati contagi, da un elevato numero di assenze ripartite diacronicamente tra popolazione studentesca, personale docente e non docente.
Inoltre la durata temporanea della misura sindacale, disposta fino al 21 febbraio 2021, escludeva l’emergenza di un pregiudizio “di estrema gravità e urgenza” ed anzi fa propendere, nel bilanciamento degli interessi proprio della presente sede, per la prevalenza da attribuirsi al diritto alla salute, che potrebbe essere non adeguatamente tutelato per effetto della diffusione epidemica connessa alle attività scolastiche, anche di supporto o propedeutiche alle stesse. Ritiene, inoltre, che nelle more le attività scolastiche possono essere assicurate con metodiche alternative rispetto alla didattica in presenza.