T.A.R. SICILIA, Catania, 01 marzo 2021, n. 615
Il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché l'esistenza e l’indicazione nel provvedimento impugnato di una situazione di pericolo, quale ragionevole probabilità che accada un evento dannoso nel caso in cui l'Amministrazione non intervenga prontamente (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 24 luglio 2020, n. 8736; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 marzo 2020, n. 971).
In particolare, l’urgenza deve essere intesa come impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente, mentre la contingibilità deve essere intesa come impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico.
Nel caso in esame nessun “rischio concreto” ovvero “pericolo effettivo” è stato posto alla base dell’ordinanza avversata, come evidenziano le seguenti circostanze:
- nel provvedimento impugnato si precisa che le radiofrequenze del 5G “sono del tutto inesplorate”, mancando “qualsiasi studio preliminare sulla valutazione del rischio sanitario e per l’ecosistema”;
- nella medesima ordinanza si richiamano i contenuti di un documento pubblicato nel 2019 dal Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientali ed emergenti (SCHEER) della Commissione europea sul fatto che il “5G lascia aperta la possibilità di conseguenze biologiche” e si invoca l’urgente necessità di un intervento normativo nei confronti della diffusione di tale nuova tecnologia;
- si richiamano studi o documenti, anche non specificamente riguardanti la tecnologia 5G;
- si richiamano sentenze in punto di danno da elettrosmog, elettrosensibilità, nesso causale telefonino-cancro anche oltre ogni ragionevole dubbio.