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La legislazione regionale sul Terzo Settore (3/2021)

Il posto a disposizione delle Regioni nel diritto del Terzo Settore

Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n.117) ha realizzato una riforma complessiva della materia, che ha prodotto, quale principale effetto (di sistema) la conformazione della stessa secondo la fisionomia di un vero e proprio settore dell’ordinamento, recidendo i lacci che storicamente l’avevano legata ad una posizione ancillare (nel senso di sostanziale dipendenza) rispetto, soprattutto, al diritto civile e a quello tributario. Quest’operazione è avvenuta soprattutto attraverso la perimetrazione legislativa del settore, realizzata per mezzo della definizione soggettiva degli enti (del Terzo Settore) che lo compongono e degli elementi oggettivi da cui questa dipende (su tutti l’attività di interesse generale, art. 5 CTS).

L’esito della riforma (che non si esaurisce nel decreto legislativo n. 117, ma a cui contribuiscono anche altri atti primari – tra cui il decreto “impresa sociale” n. 112 del 2017 – e secondari – tra cui, ad esempio, il decreto “RUNTS” del Ministero del Lavoro n. 106 del 2016) è dunque, in termini essenziali ed estremamente generici, la creazione di uno spazio giuridico nel quale l’autonomia privata, in adempimento del principio di solidarietà e senza scopo di lucro, svolge attività di interesse generale, venendo al contempo, supportata da un intervento promozionale da parte dei pubblici poteri, e sottoposto ad obblighi di trasparenza e a forme di controlli ulteriori.

 

Il funzionamento di questo sistema assegna alle Regioni un ruolo non trascurabile.

In parte per quanto stabilito espressamente dal Codice, che in più parti rinvia esplicitamente all’autonomia (a diverse gradazioni) delle Regioni in fase attuativa.

Solo alcuni esempi, tra i più importanti:

  • Rapporti con la Pubblica Amministrazione: l’art. 55 CTS rimanda esplicitamente al ruolo che ciascuna amministrazione, anche territoriale, deve svolgere nell’assicurare il «coinvolgimento attivo» degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle proprie funzioni, anche declinando un proprio procedimento di «amministrazione condivisa» (co-programmazione, co-progettazione).
  • Misure a carattere fiscale: il CTS prevede la possibilità di definire misure fiscali di vantaggio per i tributi regionali (art. 82 CTS) indicando le più rilevanti (Irap, IPT, bollo auto, ecc.).
  • Istituzione dell’ufficio regionale del registro del Terzo settore: l’art. 45 CTS prevede l’istituzione dell’ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore, struttura incardinata all’interno di una struttura nazionale a cui sono affidate funzioni molto delicate (verifica dei presupposti per l’iscrizione, controllo periodico sul mantenimento, cancellazione e devoluzione dei patrimoni).
  • Accesso al fondo Sociale europeo: l’art. 69 stabilisce che (anche) le Regioni promuovano «opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali».

In parte, poi, lo spazio dell’autonomia regionale è il prodotto implicito del sistema di riparto delle competenze tra Stato e Regioni delineato in Costituzione. Le disciplina del volontariato, ad esempio, rimanda implicitamente alla normazione regionale, la promozione della cultura del volontariato, spettando anche ad esse la definizione delle risorse e delle modalità operative. Le Regioni poi, trovano poi un certo spazio d’intervento nella possibilità di disciplinare forme di rapporto ulteriore (rispetto all’art. 55 e 56 CTS) tra P.A. e Terzo settore, nel quadro più ampio della legge n. 241 del 1990.

Il posto occupato dalle Regioni nel diritto del Terzo Settore: le legislazioni regionali

Dall’entrata in vigore del Codice ad oggi solo la Regione Toscana ha adottato una legislazione organica di attuazione del codice. Anche la Regione Emilia-Romagna in realtà, con la L.R. n. 20 del 2017, è intervenuta in modo molto significativo con un intervento che però ha riguardato solo un segmento (anche se certamente centrale, della materia (la ridefinizione, la semplificazione e l’armonizzazione delle forme di partecipazione dei soggetti del Terzo Settore alla concertazione regionale e locali).

La legge della Regione Toscana n. 65 del 2020

Come detto, la Regione Toscana è l’unica ad aver adottato una legislazione organica di attuazione del codice, con legge n. 65 del 2020, che ha assorbito e fatto seguito alla L.R. n. 58 del 2018 sulla cooperazione sociale, che già aveva fornito la prima attuazione regionale (dopo l’entrata in vigore del Codice) degli istituti della co-programmazione e della co-progettazione come strumenti alternativi al Codice dei contratti pubblici. La legge n. 65 (insieme alla legge n. 58) costituisce dunque un vero e proprio laboratorio regionale d’intervento organico nel Terzo Settore, con tutte le potenzialità e le difficoltà che un intervento sperimentale si porta dietro. La legge che espressamente (art. 2) si pone in posizione di attuazione armonica del Codice del Terzo settore contiene ventidue articoli ed è strutturata in cinque Capi: I Finalità e principi; II Raccordo fra Regione ed enti del terzo settore; III Misure di sostegno e promozione del volontariato nella Regione; IV Rapporti fra enti del terzo settore e pubblica amministrazione; V Norme finali e transitorie.

Il contenuto della Legge dimostra un approccio in qualche modo olistico, che allarga gli orizzonti del privato sociale, e che infatti pone tra le proprie finalità la promozione «dell’associazionismo ed il volontariato, il mutualismo e la cooperazione, valorizzandone il ruolo sociale ai fini del perseguimento dell’interesse generale della comunità della promozione umana, del benessere, della salute e dell'integrazione dei cittadini» e solo come parte di questo ambito riconosce il ruolo degli enti (propriamente) del Terzo Settore che operano sul territorio regionale e in particolare riconosce, dandone centrale importanza, il valore fondamentale del volontariato e della mutualità.

Tra le molte cose interessanti, il tratto identitario della legge è, però, la disciplina delle modalità di coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore nell’esercizio delle funzioni regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento, nei settori in cui essi operano, nonché nella realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni della comunità regionale” (a cui è dedicato un intero Capo, il IV). È con ogni probabilità questo, infatti, il segmento destinato ad avere (e che nei fatti già sta avendo) un impatto innovativo di tipo ordinamentale e non solo per il terzo settore regionale, sulla scia della sentenza n. 131/2020 della Corte costituzionale (che la precede, ma che segue la proposta).

La legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 del 2017

Con la legge n. 20 del 2017, la Regione Emilia-Romagna ha adeguato la propria legislazione in materia di Terzo settore in armonia con le norme del Codice, ridefinendo e armonizzando le forme di partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione regionale e locale.

La legge identifica la Conferenza regionale del Terzo settore (art. 2) quale principale sede di partecipazione regionale degli Enti e riconosce il ruolo svolto dagli organismi unitari di rappresentanza maggiormente rappresentativi. Istituisce poi l’Osservatorio regionale del Terzo Settore (art. 3) e prevede l’indizione biennale di un’Assemblea regionale del Terzo settore (art. 4) quale momento di confronto, verifica e proposta sulle politiche di interesse per il volontariato e l'associazionismo di promozione sociale. L'Assemblea è costituita dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri ed è indetta di norma ogni due anni.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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