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Provincia Autonoma di trento (novembre 2020 - febbraio 2021) (1/2021)

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnalano, in particolare, una legge provinciale, un decreto del Presidente della Provincia, due ricorsi di legittimità costituzionale sollevati, in via principale, dal Consiglio dei ministri:

LEGGE PROVINCIALE 9 febbraio 2021, n. 3
Modificazioni della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), in materia di assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza
B.U. 10 febbraio 2021, n. 5, straord. n. 2

La legge è intervenuta sull’art. 1, co.3 della Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), aggiornando la definizione di “violenza contro le donne, in linea con quanto previsto dall’art. 3 della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77. La definizione più recente fa riferimento a una "violazione dei diritti umani e forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”.
Il secondo intervento riguarda le attività prestate dai servizi antiviolenza, finalizzati a garantire una risposta tempestiva e un sostegno nel percorso di reintegrazione personale e sociale in favore delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori. La nuova formulazione dell’art. 4, co. 3, lett. a) specifica che la consulenza psicologica e sociale fornita debba essere fornita “anche con l'ausilio di interpreti e mediatori culturali per le donne straniere”.
La legge provinciale del 2021, infine, ha introdotto nella legislazione del 2010 l’art. 7 bis che prevede un Assegno di autodeterminazione per le donne che hanno subito violenza. Ai sensi di questo, le donne che hanno subito violenza, residenti nel territorio provinciale, hanno diritto a un assegno di autodeterminazione per sostenerne l'autonomia e in particolare per agevolare l'autonomia abitativa e il rafforzamento o il raggiungimento dell'autonomia personale. L’assegno, al quale possono accedere donne che siano state prese in carico dai servizi sociali territoriali, è corrisposto per un periodo minimo di tre mesi e massimo di dodici mesi, oltre i quali non può essere rinnovato. La Giunta è incaricata della definizione dei criteri e le modalità per l'accesso e la quantificazione dell'assegno anche con riferimento alla condizione economico-patrimoniale.

Link web:
https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=36183 

Ricorso 24 dicembre 2020, n. 104
G.U. 20 gennaio 2021, I serie speciale, n. 3
Presidenza del Consiglio dei ministri contro Provincia autonoma di Trento

Il Consiglio dei ministri ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 9 e 14, articoli 10 e 16, comma 3 della legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, di modifica della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, per contrasto con art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost. (in relazione al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, art. 11-quater; art. 12, comma 1-ter, lett. m) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, artt. 10, paragrafo 2, lettera e), e 15, paragrafo 3, lettera e) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006) e art. 13 dello Statuto d'autonomia. In particolare, il ricorrente ritiene che il legislatore provinciale, nel disciplinare le modalità e le procedure di assegnazione delle nuove concessioni, abbia ecceduto rispetto alle competenze statutarie, violando l'ordinamento europeo e i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale tra cui la tutela della concorrenza.

Link web:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-01-20&atto.codiceRedazionale=21C00001

Ricorso 2 febbraio 2021, n. 6
G.U. 24 febbraio 2021, I serie speciale, n. 8
Presidenza del Consiglio dei ministri contro Provincia autonoma di Trento

Il Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 4, e l'art. 2, comma 3 della legge provinciale 30 novembre 2020, n. 13 recante modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, e della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 in materia di contratti pubblici, già oggetto di impugnativa davanti alla Corte costituzionale, per contrasto con gli articoli 4, 8, e 9 dello Statuto d'autonomia in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera e) della Costituzione, all'art. 95, comma 6 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e all'art. 67 della direttiva 24/2014/UE. In particolare, secondo il ricorrente le disposizioni impugnate, che confermano il contenuto degli articoli 2 e 3 della legge provinciale n. 2 del 2020, si espongono alle stesse censure di illegittimità già sollevate in riferimento a questi (cfr. ricorso 28 maggio 2020, n. 50). Le norme impugnate determinerebbero una invasione della competenza esclusiva dello Stati in materia di concorrenza, di cui le norme del codice dei contratti pubblici costituiscono parametro interposto.

Link web:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-02-24&atto.codiceRedazionale=21C00035 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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