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Rendiconti degli enti locali valdostani e competenze dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (1/2021)

Sentenza n. 250/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26/11/2020 – Pubblicazione in G.U. 2/12/2020 n. 49

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 250/2020 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto varie disposizioni della legge della Regione Valle d’Aosta 27 marzo 2019, n. 1 e della successiva legge regionale 24 aprile 2019, n. 4, tutte promosse con due ricorsi dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Per i fini di questa segnalazione, risultano d’interesse le censure statali nei confronti dell’art. 6, comma 6, della legge regionale valdostana n. 4/2019. Tali disposizioni differiscono al 31 maggio 2019 il termine di approvazione da parte degli enti locali regionali del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2018. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha lamentato la violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), attraverso il parametro interposto dell’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che per tutte le amministrazioni pubbliche fissa al 30 aprile il termine per l’approvazione del rendiconto o del bilancio di esercizio.

La Corte respinge, in primo luogo, le eccezioni d’inammissibilità formulate dalla difesa regionale. Se è vero che la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dispone di competenze in materia di ordinamento degli enti locali e di finanze regionali e locali, nondimeno tali competenze devono essere esercitate in armonia con la Costituzione. Ne consegue che le norme regionali non possono inficiare o depotenziare le finalità di disposizioni statali che mirano a realizzare l’obiettivo dell’armonizzazione dei bilanci pubblici. Parimenti infondata risulta l’eccezione secondo cui, dopo il decorso del termine del 31 maggio 2019 previsto dalla disposizione impugnata, una declaratoria d’illegittimità costituzionale sarebbe ormai irrilevante. Ad avviso della Corte, infatti, permane l’interesse della parte ricorrente a ottenere una declaratoria relativa alla competenza esclusiva dello Stato in questo ambito, “anche al fine di evitare la possibilità di interventi normativi replicativi ovvero emulativi di quello regionale impugnato”.
Nel merito, la questione risulta fondata.
Prendendo le mosse dalle sentenze nn. 184/2016 e 80/2017, la Corte ribadisce che la scansione temporale degli adempimenti del ciclo di bilancio, definita dal legislatore statale, è funzionale a realizzare una rappresentazione unitaria dei dati della contabilità nazionale e s’impone perciò anche alle Regioni a statuto speciale, che fanno anch’esse parte della finanza pubblica allargata. Il differimento del termine di uno degli adempimenti che scandiscono tale ciclo può vanificare la sincronia delle procedure di bilancio, la quale, a sua volta, è collegata alla programmazione finanziaria statale e richiede che lo Stato conosca in anticipo tutti i fattori incidenti sugli equilibri complessivi e sul rispetto dei vincoli nazionali ed europei. Per questa ragione, la tempistica dettata dal legislatore statale nel d.lgs. n. 118/2011 non può essere modificata neppure dai legislatori delle Regioni a statuto speciale.
Da un diverso punto di vista, la difesa regionale afferma che il rendiconto, diversamente dal bilancio preventivo, è soprattutto uno strumento che permette al corpo elettorale di valutare l’azione amministrativa locale e non assolve una funzione strumentale rispetto al coordinamento della finanza pubblica. Il giudice delle leggi obietta che il rendiconto, pur svolgendo anche la funzione evidenziata dalla difesa regionale, è uno strumento di verifica della regolarità dei conti e della correttezza delle spese effettuate dalle pubbliche amministrazioni, ai fini della chiusura del ciclo di bilancio attraverso il confronto coi dati previsionali. Dall’approvazione del rendiconto, poi, decorre il termine per la trasmissione dei dati da parte dell’amministrazione interessata alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Al pari del bilancio preventivo, perciò, il rendiconto svolge una funzione di complessiva legittimazione dell’operato dell’amministrazione nell’ambito del ciclo di bilancio e costituisce la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziario dello Stato, alla verifica dell’osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo e alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio.
Da queste considerazioni discende l’esigenza che sia lo Stato a determinare una data unica e comune per l’approvazione del rendiconto da parte delle amministrazioni pubbliche e che solo lo Stato possa disporre un differimento dei termini previsti in via ordinaria; e, con essa, l’illegittimità della disposizione impugnata.

Osservatorio sulle fonti

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