- redazione
- Giurisprudenza costituzionale
Disposizione di proroga di una disciplina derogatoria: necessità di motivarne l’impugnazione anche con riferimento al contenuto delle disposizioni prorogate (n. 170/2021) (3/2021)
Sentenza n. 170/2020 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 23/07/2021 – Pubblicazione in G. U. 28/07/2021
Motivo della segnalazione
La decisione ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale nei confronti della norma di una legge regionale sarda (art. 1, l.r. Sardegna n.17/2020) che ha prorogato disposizioni regionali derogatorie in materia di governo del territorio e di pianificazione paesaggistica. Più precisamente, le questioni rigettate si incentravano sulla previsione di una deroga alla pianificazione paesaggistica e all’obbligo di pianificazione congiunta, censurata in riferimento all’art. 3 dello Statuto speciale e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 Cost. A giustificarne la segnalazione è ciò che la Corte osserva con riguardo a un profilo processuale, vale a dire al modo in cui deve essere motivata l'impugnazione di una norma che disponga la proroga di una disciplina derogatoria, come quella in esame. Nel caso di specie, essa rimprovera allo Stato ricorrente di non aver ricostruito il quadro normativo (con riferimento al legame fra la disciplina derogatoria originaria, prorogata, e la norma prorogante) come sarebbe stato invece necessario a questo scopo: di qui la pronuncia di inammissibilità.