L’ARERA, a seguito di remand, riesamina i criteri di aggiornamento del metodo tariffario del terzo periodo regolatorio ai fini del riconoscimento dei costi efficienti dell’energia elettrica
Con deliberazione 30 dicembre 2021, 639/2021/R/idr, ARERA aveva approvato i “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”.
Tra l’altro, il Regolatore era intervenuto sulla disciplina tariffaria relativa al riconoscimento dei costi dell’energia elettrica.
Giova premettere che le prime misure volte al contenimento dei costi dell’energia elettrica erano state introdotte dall’Autorità a partire dal 2014 con il MTI, ossia il metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015, a compimento del primo periodo regolatorio 2012-2015.
Sul presupposto che nell’orizzonte temporale di un periodo regolatorio, il gestore avesse la capacità di intervenire a contenimento degli oneri relativi all’energia elettrica, l’Autorità aveva introdotto una soglia massima al valore da riconoscere ai fini tariffari. Più precisamente, era stato ammesso a riconoscimento l’intero costo effettivamente sostenuto, a condizione che questo rientrasse in un intervallo di variazione predefinito rispetto al costo medio di settore; tale riconoscimento del costo effettivamente sostenuto è basato sul valore annuale dello stesso e, ovviamente, con riferimento a quello di due anni prima, atteso che il metodo tariffario idrico prevede il riconoscimento dei costi sostenuti, come ricavabili dalle fonti contabili obbligatorie. Con il MTI-3 (ossia il metodo tariffario per il periodo regolatorio 2020-2023, approvato con deliberazione 580/2019/R/idr) l’Autorità aveva posto enfasi anche sul contenimento delle quantità consumate (per le formule relative alla determinazione della componente di costo dell’energia per la tariffa dell’anno a e alla componente di conguaglio dei medesimi costi, si vedano gli articoli 20 e 27 MTI-3).
Nell’ambito dell’aggiornamento del MTI-3, alla luce dei contributi pervenuti dagli stakeholders nel corso del processo di consultazione (documento di consultazione 489/2021/R/idr), l’Autorità aveva tenuto conto degli aumenti dei prezzi dell’energia registrati nel 2021.
I valori del costo medio dell’energia (per gli anni 2022 e 2023) erano stati determinati prendendo a riferimento quelli più alti nell’ambito dell’intervallo posto in consultazione (articolo 4.3, lett. a), della 639/2021/R/idr).
Inoltre, era stato introdotto “un meccanismo previsionale finalizzato ad anticipare il riconoscimento tariffario dei costi di energia elettrica rispetto all’ordinario metodo del conguaglio posticipato di due anni ritenendo che quest’ultimo, se in un contesto di prezzi sostanzialmente stabili, è risultato fino ad oggi sostenibile dal punto di vista finanziario, non può più considerarsi tale nello scenario attuale e futuro del mercato energetico” (pag. 10 della deliberazione 639/2021/R/idr). Più precisamente, alla luce degli elementi acquisiti in esito alla consultazione, l’Autorità ha ritenuto “opportuno prevedere che possa essere valorizzata, su motivata istanza da parte dell’Ente di governo dell’ambito, una componente aggiuntiva di natura previsionale (𝑂𝑝 𝐸𝐸 𝑒𝑥𝑝,𝑎 ), da inserire nell’ambito della componente 𝐶𝑂𝐸𝐸 𝑎 , volta ad anticipare almeno in parte gli effetti del trend di crescita del costo dell’energia elettrica, nell’ottica di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria delle gestioni e di contenere l’impatto dei futuri conguagli sulla tariffa applicata agli utenti” (pag. 12; per i dettagli si veda l’articolo 20 MTI-3, come aggiornato dalla deliberazione 639/2021/R/idr; componenti tariffarie di costo di natura previsionale erano state introdotte dall’Autorità con deliberazione 235/2020/R/idr come misure urgenti per far fronte all’emergenza COVID-19).
Alcuni gestori hanno impugnato la deliberazione 639/2021/R/idr innanzi al Tar Lombardia, Milano, con richiesta di misure cautelari.
La prima sezione del Tar adìto si è pronunciata con ordinanze nn. 373/2022, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022. Il g.a., ravvisato come parte ricorrente lamentasse il riconoscimento solo di “una minima parte dei maggiori costi dovuti all’incremento della spesa energetica, obbligandola al reperimento sul mercato finanziario delle risorse necessarie all’anticipazione delle relative spese, ed esponendola pertanto al rischio di fallimento”, ha accolto l’istanza cautelare “ritenuto che, ad un sommario esame, il ricorso sia assistito dal requisito del fumus bonis iuris, in relazione alla straordinaria e documentata entità dei rincari dei costi energetici”.
Più precisamente, il Collegio ha ordinato all’Autorità “un riesame dell’effettiva idoneità dei provvedimenti impugnati ad assicurare la copertura integrale dei costi efficienti di investimento e di esercizio”. La formula “costi efficienti di investimento e di esercizio” richiama espressamente l’orientamento del giudice meneghino per cui il “principio del full recovery cost si declina, quindi, non in termini assoluti ma, al contrario, come riconoscimento dei costi efficienti del servizio” (tra le tante Tar Lombardia, Milano, sent. 23 novembre 2020, sez. I, n. 2230; Id., sent. 24 febbraio 2022, sez. II, n. 460; per la giurisprudenza del Consiglio di Stato, tra le tante sent. 30 giugno 2022, sez. VI, n. 4914).
L’Autorità ha concluso il procedimento di riesame con deliberazione 24 maggio 2022, 229/2022/R/idr, recante appunto “Conclusione del procedimento per il riesame di taluni criteri per l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato, in ottemperanza alle ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Milano (Sezione prima) nn. 373/20222, 383/2022, 384/2022, 385/2022 e 386/2022”. Pur nell’esiguità dei tempi imposta dal dictum cautelare, sono stati consultati i soggetti interessati (documento per la consultazione 184/2022/R/idr).
In sintesi, in sede di riesame, ARERA:
- ha confermato i valori del costo medo dell’energia e l’entità della componente previsionale di cui alla deliberazione 639/2021/R/idr, introducendo meccanismi di rafforzamento del monitoraggio sull’andamento degli oneri di energia elettrica (articolo 1, commi 1, lett. a) e 2);
- con riferimento all’anno 2022, ha introdotto la possibilità per l’Ente di governo d’ambito, su proposta del gestore, di formulare motivata istanza alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per l’attivazione di forme di anticipazione finanziaria connesse al reperimento di risorse per far fronte a parte delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica (articolo 1, comma 1, lett. b) e articolo 2 per i termini, le modalità e le condizioni dell’istanza);
- ha ulteriormente previsto, laddove l’entità del costo effettivo per l’acquisto di energia elettrica riferito al 2021 risultasse superiore a quello riconosciuto in applicazione delle regole del MTI-3, la possibilità per l’Ente di governo dell’ambito – su richiesta dell’operatore ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione – di presentare motivata istanza per il riconoscimento di costi aggiuntivi nell’ambito della quantificazione della componente di conguaglio “costi (…) per il verificarsi di eventi eccezionali” di cui al comma 27.1, lett. f., del MTI-3, riferita alla tariffa 2023 (articolo 1, comma 1, lett. c);
Le misure adottate dall’Autorità, che si aggiungono agli strumenti già approntati dalla regolazione per garantire il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario (vedi Convenzione tipo approvata con deliberazione 656/2015/R/idr), hanno natura straordinaria e sono improntate a criteri di selettività e di responsabilizzazione dell’Ente di governo d’ambito.
Sotto il primo profilo, l’intervento dell’Autorità mantiene ferma l’esigenza di bilanciare il riconoscimento dei costi efficienti con la tutela dell’utenza (Cons. Stato, sent. 23 marzo 2022, sez. VI n. 2111) nell’ottica di assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione (vedi Cons. Stato, sent. 24 maggio 2022, sez. II, n. 4142, sui costi di morosità). Con riferimento al ruolo dell’Ente di governo d’ambito, il g.a. – intercettando il carattere multilivello della regolazione dei servizi idrici –non ha mancato di evidenziare come sia la legge stessa “ad affidare agli enti d’ambito il compito di predisporre le tariffe, tenendo conto delle peculiarità di ciascun territorio, sulla base dei criteri stabiliti dall’Autorità” (Cons. Stato, sent. 14 maggio 2021, sez. VI, n. 3809).
Com’è noto, le ordinanze cautelari propulsive “instaurano un dialogo tra giudice e amministrazione” (Cons. Stato, Sez V, sent. 19 febbraio 2007, n. 833) ed in questa vicenda gli effetti determinati dal contesto emergenziale, pandemico e di guerra, incidono su entrambi i versanti: su quello della giurisdizione, rispetto all’utilizzo inedito dell’istituto del c.d. remand in relazione ad atti generali di natura tariffaria, e sul fronte dell’amministrazione, attesa la necessità di adeguare meccanismi regolatori consolidati al nuovo contesto, secondo una visione della regolazione come processo adattativo e dinamico (sul punto, da ultimo Cons. Stato, sent. n. 4142 del 2022, cit.; difatti l’Autorità si è riservata “– alla luce di ulteriori criticità riconducibili ai prezzi dell’energia che venissero sottoposte all’Autorità – di valutare l’adozione di misure regolatorie aggiuntive, comunque garantendo la stabilità del quadro di regole di riferimento”, deliberazione 229/2022/R/idr, pag. 13).