Con la delibera n. 22437 del 6 settembre 2022 (https://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2022/d22437.htm), adottata a seguito della consultazione con il mercato avviata il 11 febbraio 2022, la Consob ha apportato interventi di modifica al Regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 riguardanti la disciplina degli organismi di investimento collettivo del risparmio (la Relazione illustrativa contenente gli esiti della consultazione è disponibile nella sezione del sito internet della Consob dedicata alle consultazioni concluse https://www.consob.it/web/area-pubblica/consultazioni?viewId=consultazioni_concluse, la delibera è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 215, del 14 settembre 2022).
Le modifiche muovono dalla normativa europea di riferimento, così come implementata in sede nazionale dal legislatore.
In particolare, l’intervento regolamentare si è reso necessario in ragione dell’adozione a livello europeo del c.d. pacchetto sulla distribuzione transfrontaliera dei fondi (regolamento (UE) 2019/1156 e direttiva (UE) 2019/1160) e dell’introduzione di nuovi obblighi di informativa precontrattuale in capo ai gestori di OICR in tema di sostenibilità ad opera del regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi (“SFDR”) e del regolamento (UE) 2020/852 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (“Regolamento Tassonomia”)
In tale contesto, la Consob ha in primo luogo adeguato il Regolamento Emittenti a quanto previsto dal pacchetto sulla distribuzione transfrontaliera, nell’ambito dei poteri di normazione regolamentare previsti dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come modificato dal d.lgs. 5 novembre 2021, n. 191, che ha adeguato la disciplina nazionale di rango primario alle novità apportate dal regolamento (UE) 2019/1156 e dalla direttiva (UE) 2019/1160. Sul punto si evidenzia che l’intervento regolamentare della Consob ha tenuto conto tanto della diretta applicabilità del regolamento (UE) 2019/1156, quanto della circostanza che la direttiva (UE) 2019/1160 non riconosce agli Stati membri opzioni normative da esercitare.
Nel dettaglio, le modifiche regolamentari hanno a che vedere con la normativa concernente: (i) le comunicazioni di marketing applicabile nell’ambito di un’offerta al pubblico relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio; (ii) le strutture da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio in caso di commercializzazione transfrontaliera, a fine di agevolare la sottoscrizione e il rimborso delle quote dei fondi nonché la diffusione di informazioni a beneficio degli investitori (c.d. local facilities); (iii) la cessazione della commercializzazione cross-border; (iv) la pre-commercializzazione dei fondi di investimento alternativi riservati ad investitori professionali.
Con riferimento all'adeguamento alle disposizioni concernenti le informazioni precontrattuali sulla sostenibilità previste dal SFDR e dal Regolamento Tassonomia nei riguardi dei gestori di fondi e dei loro prodotti, le modifiche al Regolamento Emittenti sono volte a integrare le disposizioni regolamentari nazionali con le informazioni stabilite dai due citati regolamenti europei, onde fornire agli operatori direttamente nell’ambito della normativa regolamentare della Consob il quadro completo degli obblighi loro imposti in ordine alla documentazione d’offerta. In particolare, in linea con la normativa europea, si stabilisce che detta informativa venga fornita nel prospetto o nel documento di offerta, ovvero in un apposito allegato.