T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste, 4 febbraio 2022, n. 77
Il potere dei Comuni di adottare un regolamento in materia di telefonia mobile trova base giuridica e relativa disciplina, per quanto riguarda il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’art. 16 della l. reg. 3 del 2011. Il comma 1, in particolare, prevede che i Comuni approvino “nel rispetto dei principi informatori di cui all' articolo 8, comma 6, della legge 36/2001 … il regolamento comunale per la telefonia mobile, di seguito denominato regolamento, anche come atto integrativo o parte del regolamento edilizio comunale”.
L’art. 8, comma 6 della l. 36 del 2001, come modificato dalla l. 120 del 2020, a sua volta dispone che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell’articolo 4”.
Il regolamento adottato dal Comune di San Giovanni al Natisone suddivide il territorio in “localizzazioni incompatibili” (art. 7), “territorio neutro” (art.8) e “siti idonei” (art. 9) e consente solo in questi ultimi l’installazione degli impianti senza alcuna limitazione. Nel “territorio neutro”, al contrario, la localizzazione è consentita solo “una volta che siano attuate le previsioni contenute nel P.C.S. riguardanti i siti idonei o qualora sia dimostrata l’impossibilità tecnica di poterli utilizzare per offrire un servizio di copertura ottimale del territorio”.
Viene operata così proprio quella limitazione generalizzata alla localizzazione delle stazioni radio base, vietata dalla legge. Nel subordinare l’installazione degli impianti alla previa classificazione del sito come “idoneo” o alla dimostrazione dell’impossibilità di collocare utilmente la SRB presso un sito idoneo, infatti, il Comune inverte il rapporto regola-eccezione sancito dall’art. 8, comma 6, della l. 36 del 2001 secondo cui sono legittime solo le limitazioni riferite “a siti sensibili individuati in modo specifico”.