T.A.R. LAZIO, Roma, 27 giugno 2022, n. 8761
I regolamenti - deliberati da organi che esprimono l’indirizzo politico e amministrativo dell’ente - partecipano della stessa natura della legge (sono fonti del diritto) e, come al legislatore (al quale, peraltro, è riconosciuta libertà nel fine) non si domanda spiegazione delle scelte di cui v’è traduzione nelle specifiche disposizioni, allo stesso modo l’ente locale che adotta il regolamento non è tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalità, in quanto anch’essa collocata ad un livello politico (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione V, n.7904/2020).
L’onere di motivazione risulta dunque soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessità di una puntuale motivazione, ben potendo le ragioni delle disposizioni regolamentari essere, comunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto l’adozione del regolamento e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione.
Ciò non significa, peraltro, che la discrezionalità che si invera nelle disposizioni regolamentari - come accade per la legge - sia sottratta ad ogni forma di controllo, ma solo che il controllo è rivolto agli effetti dell’atto, ossia a verificare se le prescrizioni in esso contenute non diano luogo ad effetti irragionevoli, nel caso di specie non rinvenibili (Regolamento di Polizia Urbana che aveva previsto il divieto di esercitare il trasporto di persone mediante velocipedi e risciò con conducente per ‘cicloturismo ed eco-taxi’, a tre o più ruote, anche a pedalata assistita e/o dotati di motore ausiliario elettrico in determinate piazze e vie del centro storico di Roma).