CONS. GIUST. AMM. SICILIA, sez. giurisd., 11 aprile 11 2022, n. 452
Sebbene l'ordinanza sindacale impugnata non faccia espresso riferimento alla disposizione dell'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, nondimeno essendo stata adottata a seguito dei risultati di un sopralluogo effettuato dal Distretto Veterinario dell'ASP di Patti e dalla Polizia Municipale, in cui veniva rilevata "la presenza di alcuni gatti potenziale fonte di disturbo al riposo notturno per la produzione di rumori molesti" e veniva accertava "la abbondante presenza di deiezioni fonti di problemi igienico-sanitari", e, veniva, altresì, posto in luce lo stato di degrado dell'immobile di cui è parte l'unità abitativa di proprietà della ricorrente, nonché il conseguente pericolo per la sanità e l'igiene pubblica, il provvedimento sindacale è riconducibile senz'altro nell'alveo delle ordinanze contingibili e urgenti con la conseguenza che nessun rilievo può assumere il mancato richiamo dei presupposti normativi in base ai quali è stato adottato, anche tenuto conto della pacifica circostanza che spetta al Giudice innanzi al quale un provvedimento amministrativo è impugnato, procedere alla qualificazione del medesimo, indipendentemente dalle norme citate nel provvedimento.