Regolamento comunale e impianti di telecomunicazione (3/2022)

CONS. STATO sez. VI, 19 ottobre 2022, n. 8894

Ai sensi dell’art. 4 co. 1 lett. a) della l. n. 36/2001: "Lo Stato esercita le funzioni relative: a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'articolo 12".


L'art. 8, co. 1 lett. a) della legge n. 36 dispone che: "Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti: a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5".
Giova, altresì, richiamare quanto sancito dall'art. 8, co. 6, della l. 36/2001, alla cui stregua: "I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".
In forza di quest’ultima previsione, rientra nella competenza dei Comuni prevedere regole generali in materia di impianti di radiocomunicazione e della loro localizzazione, esercitando il potere urbanistico di gestione del territorio, con l'unica eccezione data dall'introduzione di limitazioni o divieti generalizzati che, senza giustificazione, possano essere di ostacolo alla diffusione capillare del servizio, circostanza che non ricorre nel caso di specie (cfr. Cons. St. n. 4695 del 22.7.2020).
Nell'ambito delle proprie competenze, il Comune di San Maurizio Canavese, con deliberazione C.C. n. 3/2010, ha approvato il Regolamento di localizzazione e, in applicazione dei criteri dettati dalla direttiva tecnica allegata alla DGR 16-757 del 5.9.2005, al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, il suolo comunale è stato suddiviso in "aree sensibili", "zone ad installazione condizionata", "zone neutre" e "zone di attrazione".
In base all'art. 6, comma 3, nelle "zone di installazione condizionata" si consente l'installazione in via residuale: "qualora l'installazione in zone neutre od in zone di attrazione compromettesse le esigenze di servizio e di copertura del territorio per le quali l'impianto stesso è finalizzato". In tali zone, quindi, l'installazione non è vietata in modo assoluto, ma subordinata alla dimostrazione da parte del gestore della necessità di derogare alla disciplina generale (c.d. clausola di salvaguardia).
Tanto premesso, il potere di regolamentazione comunale, così come esercitato nel caso concreto, tenuto conto della suddivisione in diverse aree e non della sola "zone di installazione condizionata", non può essere censurato, non integrando affatto una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, attraverso criteri e parametri del tutto generici e disomogenei, potenzialmente in grado di impedire la concreta diffusione della rete sull'intero territorio comunale.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che "nonostante il riconoscimento del carattere di pubblica utilità e malgrado l'assimilazione ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, le predette infrastrutture non possono essere localizzate indiscriminatamente in ogni sito del territorio comunale, perché, al cospetto di rilevanti interessi di natura pubblica, l'esigenza della realizzazione dell'opera di pubblica utilità può risultare cedevole" (Cons. St., sez. VI 3450 del 30.4.2021).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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