T.A.R. ABRUZZO, Pescara, 02 luglio 2022, n. 291
L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 d.lgs. /2000 (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione - non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.
In particolare, i presupposti indefettibili delle ordinanze sono costituiti: a) dall'impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall'impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall'ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge. Trattasi all'evidenza di strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, condizionati unicamente ai presupposti previsti dalla legge per l'esercizio del potere di ordinanza, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori" (T.a.r. Veneto, Venezia, sez. I, 21 settembre 2016 n. 1055).
Nel caso all'esame, lo stato di pericolo igienico sanitario posto a base del provvedimento impugnato non risulta riscontrabile nella presupposta relazione del Dipartimento di Prevenzione dell'Ausl di Pescara da cui risultava, piuttosto, che, all'esito dei sopralluoghi effettuati non erano stati avvertiti odori molesti e che le condizioni igieniche erano buone, né erano stati rilevati liquami sversati sul suolo che al contrario venivano regolarmente asportati con segatura assorbente.
Del pari risulta fondato il vizio di difetto di istruttoria laddove l'amministrazione intimata nell'intervenire in una situazione in cui era necessario adottare misure che incidevano sulla detenzione e sulla convivenza con un animale asseritamente domestico, non si è curata di sollecitare la partecipazione al procedimento del competente Servizio Veterinario dell'A.sl. tramite il quale sarebbe stato possibile accertare l'effettiva riconducibilità del maiale vietnamita alla categoria degli animali domestici da compagnia, le reali dimensioni dell'animale, e la compatibilità delle sue condizioni esistenziali con il contesto ambientale circostante nonché l'idoneità e l'adeguatezza delle misure igieniche predisposte dai proprietari rispetto all'habitat di inserimento, o di quelle suggerite impropriamente dalla stessa Asl asseritamente a tutela dell'igiene e del decoro dell'abitato.
L'ordinanza gravata risulta affetta quindi da contraddittorietà laddove pur dando atto dell'assenza di odori molesti o sversamenti di liquami riconducibili all'animale detenuto dai ricorrenti, sanziona l'inosservanza della pregressa prescrizione relativa alla cementificazione dell'area, sulla base di un presunto e non dimostrato stato di pericolo igienico sanitario al fine della migliore tutela dell'igiene pubblica e privata.