CONS. STATO, sez. IV, 06 aprile 2022, n. 2551
L'ordinanza s'appalesa legittima in quanto (i) necessitata dalla persistenza della situazione eccezionale (pericolo immanente per la pubblica e privata incolumità), (ii) motivata da una situazione non altrimenti fronteggiabile con gli ordinari rimedi, (iii) idonea, quindi proporzionata, a fronteggiare la situazione di rischio in atto.
L'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale".
Il potere di ordinanza costituisce una "valvola di sicurezza" dell'ordinamento ed è attribuito dal legislatore per gestire situazioni di pericolo non fronteggiabili altrimenti, ovvero con i poteri tipici e nominati di cui dispone l'Amministrazione e secondo l'ordine delle competenze e delle modalità procedimentali positivamente stabilite.
Il tratto distintivo di tale potere è quello di esorbitare dalle regole che scandiscono l'attività amministrativa, ponendosi pertanto la necessità di raccordo con il principio di legalità del quale costituiscono corollari il principio di tipicità e nominatività degli atti amministrativi e il principio di competenza.
I presupposti che consentono, in concreto, il legittimo esercizio del potere sono quelli della "contingibilità", dell'"urgenza", e dell'interesse pubblico da salvaguardare.
Per quanto concerne il requisito della "contingibilità" (intesa nell'accezione di "necessità"), esso implica l'insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, tempestivamente, la situazione di pericolo o di danno insorta.
Il requisito dell'urgenza consiste nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo (così ancora la sentenza n. 4802 del 2021)
La giurisprudenza ha individuato ulteriori presupposti del potere di ordinanza, quali la "straordinarietà dell'evento" ovvero la sua "imprevedibilità" (da ultimo, Cons. Stato, sez. II, 15 febbraio 2021, n. 1375; sez. V, 16 aprile 2019, n. 2495; anche allorché la situazione di emergenza fosse sorta in epoca antecedente, secondo Cons. Stato, sez. II, 11 luglio 2020, n. 4474, o la situazione di incuria si fosse protratta da tempo, come in Cons. Stato, sez. IV, 25 settembre 2006, n. 5639).