Le modifiche ai regolamenti consiliari interni in materia di partecipazione alle sedute da remoto delle Regioni Toscana ed Emilia Romagna (3/2022)

I Consigli regionali della Toscana e dell’Emilia Romagna hanno recentemente modificato i propri regolamenti interni riguardo alla partecipazione dei membri alle sedute da remoto.

In particolare si tratterà qui delle previsioni introdotte con i regolamenti n°33 del 31 maggio 2022 in Toscana e con la deliberazione dell’Assemblea legislativa n°82 del 24 maggio 2022 in Emilia Romagna.

 

Con il regolamento 33 il Consiglio regionale toscano ha introdotto una novella con l’art. 186 ter nel regolamento interno dell’Assemblea.

Precedentemente era stato adottato un art. 186 bis, inserito con regolamento n°32 del 2020, che andava incontro alle nuove esigenze dettate dal contesto di emergenza pandemica.

Grazie ad esso infatti l’ufficio di presidenza, sentiti i gruppi consiliari e l’opposizione per il tramite rispettivamente dei presidenti e del portavoce, può ordinare lo svolgimento delle sedute in modalità telematica in contesto di grave emergenza nazionale.

Tali disposizioni, immediatamente applicabili, è però stabilito abbiano efficacia temporale limitata comunque con validità non superiore a sei mesi ed eventualmente rinnovabili solo al perdurare della situazione che ne ha determinato l’emanazione.

L’ufficio di presidenza con esse può prevedere lo svolgimento di sedute in modalità telematica per il Consiglio regionale, le commissioni consiliari, la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, l’ufficio di presidenza ed altri organi ed organismi consiliari.

L’art. 186 bis prevede anche cosa debba intendersi per sedute in modalità telematica, ovvero quelle: « con partecipazione a distanza dei consiglieri regionali, in tutto o in parte, attraverso l’utilizzo di idonei strumenti telematici atti a garantire l’identificazione certa del partecipante, la comunicazione in tempo reale a due vie, il collegamento simultaneo di tutti i componenti e l’espressione del voto a scrutinio palese e segreto».

Tuttavia il successivo comma 3 dell’art. 186 bis apre e di molto le possibilità di applicazione dei commi precedenti, sebbene sia necessario comunque la deliberazione dell’ufficio di presidenza con il limite dell’ascolto dei presidenti dei gruppi e del portavoce dell’opposizione:

« 3. Le sedute delle commissioni consiliari, della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e dell’ufficio di presidenza possono svolgersi in modalità telematica in tutto o in parte anche al di fuori delle situazioni di cui al comma 1».

La riforma più recente che ha introdotto l’art. 186 ter nel regolamento interno del Consiglio regionale toscano cerca invece di andare incontro alle necessità del singolo membro dell’Assemblea legislativa.

Si tratta di una novità di notevole importanza per due ordini di ragioni, a parere di chi scrive.

Innanzitutto la novella tiene debito conto della situazione incresciosa in cui si potrebbe trovare il consigliere portatore di handicap, la cui disabilità abbia caratteristiche di permanenza e gravità tali da impedirgli la partecipazione continuativa ai lavori dell’Assemblea o delle commissioni e dell’ufficio di presidenza. L’Autorizzazione alla partecipazione da remoto deve essere richiesta a quest’ultimo dal consigliere il quale nella domanda deve specificare il tempo per cui richiede la partecipazione da remoto.

La presidenza deve valutare la sussistenza delle condizioni richieste e deve espressamente ammettere il membro del Consiglio che ne faccia richiesta ad esprimere il proprio voto da remoto in modalità telematica.

Di non secondaria importanza è infatti poi la previsione specifica che la modalità informatica a distanza rispetti un voto che sia e rimanga personale, libero, sicuro, segreto, infine unico ed univoco. Per assicurare queste due ultime caratteristiche il terzo comma dell’art. 186 ter in particolare stabilisce che: « Resta ferma la validità del voto eventualmente espresso, per volontà del consigliere, nelle forme ordinarie, anche in vigenza dell’autorizzazione di cui al comma 1».

Le previsioni della novella introdotta nel regolamento interno del Consiglio regionale dell’Emilia Romagna con deliberazione assembleare n°82 del 2022 sembra andare molto oltre quanto previsto dal quasi contemporaneo provvedimento toscano.

Sebbene a differenza del regolamento precedentemente illustrato qui non si faccia parola di un’espressa autorizzazione richiesta all’ufficio di presidenza da parte del consigliere, si disciplinano però nel dettaglio i casi in cui la partecipazione da remoto può avvenire e con quali modalità.

Le sedute si specifica possano tenersi per intero da remoto o in modalità mista, ovvero con una parte dei membri dell’assemblea legislativa in presenza in aula o in commissione.

Ai membri collegati da remoto sono garantiti appieno gli stessi diritti e prerogative dei colleghi che siano in sede.

Con la novella di cui all’art. 102 bis si diceva come siano disciplinati nel dettaglio i casi in cui i consiglieri possano partecipare da remoto alle sedute, le quali sono da intendersi in senso lato come qualsiasi attività in presenza si svolga nella sede dell’organo. Quindi non solo quanto programmato in aula e commissione ma « anche le sedute dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa, ivi comprese quelle allargate ai Presidenti dei gruppi assembleari, ai Presidenti delle Commissioni e al rappresentante della Giunta…» potrà essere tenuto in modalità da remoto o mista.

A maggior ragione chi qui scrive ritiene però che la previsione si possa ben estendere ad altro tipo di riunione e attività, quali ad esempio la convocazione dei gruppi consiliari per le decisioni inerenti la calendarizzazione dei lavori.

Il consigliere non è del tutto libero di scegliere quando partecipare on-line alle attività dell’Assemblea legislativa.

L’art. 102 bis entra in misura alquanto notevole nel dettaglio. Oltre al caso in cui sia dichiarato lo stato d’emergenza nazionale e regionale, il consigliere potrà partecipare da remoto nel caso in cui si trovi in missione o in stato di malattia certificata da parere medico o nel caso in cui ad essere infermo sia il figlio minore d’età di quattordici anni. A questi si aggiungono poi i casi di congedo di maternità e paternità o parentale oltre a quello di disabilità della persona convivente che necessiti di assistenza continuativa ex l. 104/1992.

Le sedute in modalità mista si specifica che sono a tutti gli effetti valide purché i consiglieri non tengano spenta la telecamera quantomeno per la durata del proprio intervento. È necessario poi: l’ « identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni assembleari» (c. 1).

Infine il consigliere che partecipi ai lavori in modalità telematica non in sede è computato in ogni caso « tra i presenti ai fini dei lavori dell’Assemblea legislativa o della Commissione assembleare, mentre è considerato assente ai fini del rimborso delle spese per il tragitto casa-lavoro». Norma questa di chiusura la cui ratio è facile individuarla nell’atteggiamento di sfavore del legislatore regionale emiliano-romagnolo nei confronti della partecipazione da remoto. In questo modo, come ben immaginabile, si vuole certo ulteriormente limitare il ricorso alla modalità telematica, riducendo i casi anche in presenza delle condizioni, ove possibile, previste dal comma 2.

Questo creando una differenza tra partecipante in presenza fisica e da remoto che può anche non essere di poco conto nella retribuzione stabilita.  

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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