La legge staturaria 20/2022 della Regione Toscana introduce la figura del Sottosegretario alla Presidenza della Giunta (3/2022)

1) Lo scorso 17 giugno 2022 è entrata in vigore la legge statutaria della regione Toscana che ha introdotto la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale.

Legge questa che permette alla regione Toscana di adeguare la composizione del proprio Esecutivo a quanto già previsto da altri statuti ordinari. Il sottosegretario non è una figura prevista presso tutti gli ordinamenti regionali e assume in ciascuno poteri ed autonomia differenti.

Il procedimento legislativo conclusosi con la promulgazione del 17 giugno, era partito con una prima deliberazione del 12 ottobre 2021.

La seconda deliberazione era intervenuta il successivo 9 febbraio nel rispetto di quanto previsto dall’art. 123 Cost. e dallo Statuto della regione Toscana in materia di modifiche ed integrazioni a quest’ultimo.

Si è atteso poi anche il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’avviso nel BURT ( in data 18 febbraio 2022) prima della pubblicazione.

Nel frattempo non vi è stata entro trenta giorni  impugnazione da parte del Governo della nuova normativa regionale di fronte alla Corte Costituzionale, né richiesta di referendum da parte di un quinto dei componenti il Consiglio regionale o di un cinquantesimo degli elettori della regione entro tre mesi.

 

2) I contenuti della legge statutaria 20/2022

La legge 20/2022 modifica lo Statuto della Regione Toscana sostituendo i commi 1 e 2 dell’art. 14 riguardante l’ampliamento dell’ufficio di presidenza del Consiglio regionale (di cui in questa sede non ci occuperemo) e introducendo un nuovo articolo 34 bis che prevede la nuova figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale toscana.

A distanza di ormai circa cinque mesi dall’entrata in vigore della nuova norma statutaria, il presidente della Regione Toscana non ha ancora scelto un sottosegretario, sebbene risulti abbia di recente provveduto ad integrare il suo ufficio, in particolare con la nomina di un portavoce.

Questo nonostante rimangano in capo al presidente incarichi e competenze molto importanti tra le quali cultura, bilancio, personale per le quali necessita certamente di un ausilio per un più efficiente ed efficace esercizio delle proprie funzioni.

A questo specifico ruolo di assistenza e collaborazione è chiamato dal nuovo art. 34 bis la nuova figura del sottosegretario.

A norma della riforma statutaria da poco intervenuta, il presidente della giunta regionale toscana potrà dunque nominare, scegliendolo tra i consiglieri regionali, un sottosegretario che potrà partecipare e intervenire alle sedute della giunta regionale pur non avendo diritto di voto.

Tale figura avrà poteri e competenze assolutamente non indifferenti per gli equilibri interni allo stesso esecutivo regionale e i rapporti di questo con l’organo legislativo.

Coadiuverà il presidente nell’esercizio delle funzioni di questi e dei compiti inerenti il mandato o ad egli espressamente delegati.

Inoltre il nuovo art. 34 bis ci dice che il ruolo del sottosegretario sarà fondamentale per quanto stabilito dagli articoli 24 e 25 dello Statuto regionale. Potrà intervenire quindi a nome della Giunta in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio e nello stabilire l’ordine del giorno delle sedute, convocate dal presidente del Consiglio regionale.

Durante le sedute del Consiglio potrà essere chiamato a rappresentare la Giunta e a riferire su specifiche questioni o riguardo incarichi che gli saranno conferiti.

Si tratta dunque di una nuova figura di rappresentanza e di raccordo che può tornare utile in un momento come questo di aggravamento dei compiti deferiti alle regioni ordinarie, non solo dovuto al processo di riforma statutaria successivo alle riforme costituzionali del triennio 1999-2001 ma anche all’attuale situazione di emergenza pandemica che richiede maggiori e più mirati sforzi nell’ambito delle politiche sanitarie in accordo con le linee guida ministeriali.

3) Confronto con la figura prevista dalla legge 400/1988

Come noto la legge 400 del 1988 ha riordinato la normativa riguardante la composizione e i compiti del Governo della Repubblica in attuazione del disposto degli art. 92 e ss. Cost.

La citazione della stessa nel contesto di quanto stiamo discorrendo è voluta in quanto, ad avviso di chi scrive, la figura prevista dalla riforma dello Statuto della Toscana e dagli altri ordinamenti regionali si ispira direttamente, quanto a vastità e importanza delle funzioni e alla flessibilità della stessa, sia alla figura dei sottosegretari alla presidenza del Consiglio e in particolar modo a quella di colui il quale rivesta anche le funzioni di « segretario del Consiglio dei ministri», sia dei ministri senza portafoglio che siano incaricati di guidare uno o più dipartimenti della Presidenza.

Un rapido confronto tra quanto nel dettaglio disciplinato dalla legge 400 e la, forse eccessiva, stringatezza delle previsioni del novello art. 34 bis Stat. Reg. Toscana ci suggerisce certo di meditare sulla potenziale pericolosità di quest’ultimo, in quanto non delimita i poteri e le funzioni delegabili alla figura del sottosegretario della presidenza della Giunta regionale.

In quanto non espressamente previsto dal novellato Statuto regionale, ci sembra di poter affermare ad esempio che il sottosegretario non possa, stando alla lettera dell’art.34 bis, verbalizzare le sedute della giunta, cui potrà partecipare invece senza diritto di voto. Potrà farlo con tutta probabilità sulla base di un’ interpretazione estensiva delle deleghe che possano essergli attribuite? È lecito attendersi in ogni caso l’adozione di un nuovo regolamento riguardante l’organizzazione interna che sia adottato secondo le previsioni di cui all’art. 42 c. 1 e 6 dello Statuto della Regione Toscana, che tenga conto della modifica intervenuta con il nuovo 34 bis.

Interessanti saranno quindi certamente gli sviluppi della prassi negli anni avvenire. E il confronto con il disposto della l. 400/1988 e la prassi sviluppatasi al livello degli esecutivi nazionali svolgeranno inevitabilmente il ruolo di pietra di paragone.   

4) La sentenza Corte cost. 201/2008

La prima che abbia provato ad introdurre la figura del Sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale è stata la regione Molise con legge regionale n° 4 del 2007. Legge ordinaria che, va detto subito, venne adottata in un contesto nel quale l’ente non aveva ancora provveduto a modificare lo Statuto risalente al 1971 e non si era ancora pertanto ancora adeguato a quanto previsto alle riforme costituzionali del triennio 1999-2001.

La legge molisana sembrava pertanto contraddire quanto in particolare disposto dal nuovo art. 123 Cost. e ha indotto pertanto il Governo a impugnarla di fronte alla Corte Costituzionale.

La Consulta è quindi è intervenuta con successiva sentenza, la 201 del 2008, accogliendo il ricorso da parte dell’Esecutivo e dichiarando l’incostituzionalità della legge 4/2007 della regione Molise.

La Corte in particolare ha sottolineato la contrarietà della legge molisana al disposto dell’art. 123 Cost. nel senso che essa incideva notevolmente su un ambito di competenza statutaria quale quello della composizione della Giunta regionale, per quanto il sottosegretario non avrebbe partecipato alle sedute con diritto di voto.

La regione Molise ha adottato il nuovo Statuto solo con legge 10 del 18 aprile 2014. In esso è stato poi introdotto successivamente l’art. 35 bis che ha delineato la figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale normandone le competenze.

Il Sottosegretario è nominato con decreto del presidente della Giunta; l’ultimo è il n°59 del 2020.

5) L’esperienza lombarda e delle altre regioni

La figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale è prevista da altri statuti regionali.

In questo lavoro abbiamo preso in considerazione gli ordinamenti delle regioni Emilia Romagna, Calabria, Lombardia e Abruzzo.

In Emilia la disposizione statutaria è stringata, contenuta nel comma 3 dell’art. 45. Del sottosegretario si dice che può essere nominato dal presidente. Non ne sono stabilite espressamente le funzioni ma solo che l’indennità è fissata con legge regionale (successivo c. 6 art. 45). Inoltre emerge che non necessariamente può essere scelto tra i consiglieri regionali. Partecipa alle sedute della giunta pur non facendovi parte.

La regione Calabria con legge n°15 del 2015 ha introdotto invece la figura solo parzialmente diversa dei consiglieri delegati (art. 33 c. 8 bis dello Statuto).

Interessante poi la previsione della Regione Lombardia. All’art. 25 c. 5 dello Statuto si legge che tra i poteri del presidente della regione vi è anche quello di poter nominare fino a ben quattro sottosegretari cui delegare parte dell’esercizio delle proprie funzioni.

Infine di gran lunga più completa la previsione statutaria abruzzese.

Della nomina del sottosegretario si parla all’art.44 come uno dei poteri del presidente della giunta ( c. 3 bis), mentre un articolo, il 46 bis, alquanto ampio rispetto alle analoghe previsioni delle altre regioni, gli è espressamente dedicato.

6) La normativa della figura del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale e la prassi instauratasi nelle varie regioni sono quanto mai variegate.

La previsione statutaria toscana si presenta però come innovativa, in quanto maggiormente rispettosa dei rapporti e gli equilibri tra le istituzioni regionali.

È di notevole interesse infatti che il potere del presidente della giunta non sia del tutto libero.

La scelta del sottosegretario, come si sottolineava all’inizio di questo lavoro, deve essere limitata a un membro del Consiglio Regionale.

Si tratta di una scelta certamente non da poco, considerando il potenzialmente vastissimo spettro delle funzioni attribuibili a questa nuova figura istituzionale.

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