Novità legislative della Provincia Autonoma di Bolzano (gennaio-giugno 2022) (2/2022)

La legge ha un contenuto estremamente eterogeneo, prevedendo modifiche puntuali a ben 33 provinciali.

Tra queste, il Governo ha deciso di impugnare l’art. 4, co. 10, che nel sostituire l'art. 94 della legge prov. 10 luglio 2018, n. 9, ha previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria «in caso di annullamento del titolo abilitativo, qualora in base a motivata valutazione non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o il ripristino dello stato dei luoghi anche in considerazione dell'esigenza di bilanciamento con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate». L'ammontare della sanzione pecuniaria varia in ragione della gravità degli abusi da 0,8 a 2,5 volte l'importo del costo di costruzione. Ove non sia possibile determinare il costo di costruzione, la sanzione è calcolata in relazione all'importo delle opere eseguite, determinato in base all'elenco prezzi informativi opere civili della Provincia.

 

Nel caso in cui, al momento dell'irrogazione della sanzione pecuniaria o prima del versamento dell'ultima rata, le opere eseguite in base al titolo annullato risultino conformi al quadro normativo e alle previsioni urbanistiche a tale momento vigenti, l'autorità preposta alla vigilanza dispone la riduzione della sanzione pecuniaria, commisurandola alla durata dell'abuso, e la restituzione senza interessi delle somme eventualmente versate in eccesso.

L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 95. 4. Nelle more della rimozione dei vizi delle procedure amministrative relative al rilascio del titolo ovvero alla formazione delle disposizioni urbanistiche su cui questo si fonda, nonché nelle more del procedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, sono fatti salvi gli usi in atto derivanti dal titolo abilitativo annullato. La sanzione pecuniaria può, previa motivata richiesta, essere rateizzata, secondo le modalità stabilite dalla legge medesima.

Per il Governo la disposizione, nel disciplinare le sanzioni da applicare nei casi di interventi eseguiti in base a permesso a costruire o altro titolo abilitativo annullato, appare in contrasto con la normativa dettata dall'art. 38 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380).

Essa, infatti, introduce una disciplina con significativi profili di difformità rispetto a quella contenuta all’articolo 38 del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto: (i) prevede la sanzione ripristinatoria come residuale, invece che come sanzione principale, secondo quanto stabilito dalla legge statale, introducendo un bilanciamento “con i contrapposti interessi di salvaguardia delle attività legittimamente espletate”; (ii) stabilisce che anche la sanzione pecuniaria abbia una portata molto meno afflittiva, in quanto commisurata al costo di costruzione delle opere, e non al valore venale delle stesse.

Complessivamente, il legislatore provinciale altera in modo sostanziale la ratio sottesa all’impianto sanzionatorio del Testo unico dell’edilizia.

La disposizione, quindi, contrasta la disciplina statale con conseguente violazione dei principi fondamentali della materia edilizia, ascrivibile in quella più generale del "governo del territorio", oggetto di competenza concorrente ex art. 117, terzo comma, Cost., in quanto, secondo il consolidato orientamento della Corte costituzionale, la disciplina statale dei "titoli edilizi" costituisce norma di principio (Corte Cost. sentenze n.49 del 2016, n. 259 del 2014, ii. 139 e n. 102 del 2013 e n. 303 del 2003).

In base all’articolo 8 dello Statuto speciale, infatti, la Provincia ha potestà legislativa in materia di “urbanistica e piani regolatori” (n. 5), nonché in materia di “edilizia comunque sovvenzionata” (n. 10) e di “edilizia scolastica” (n. 28). È dubbio, pertanto, che la potestà legislativa primaria della Provincia includa in toto la materia edilizia (e non solo gli ambiti circoscritti dell’edilizia sovvenzionata e di quella scolastica) e che non debba piuttosto riconoscersi alla medesima Provincia, fuori dal perimetro delle materie indicate all’articolo 8 dello Statuto, una potestà concorrente, al pari di quella spettante alle Regioni a statuto ordinario in materia di governo del territorio, come tale soggetta al limite dei principi fondamentali della legge statale, di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

In ogni caso, anche ove la Provincia disponesse di potestà legislativa primaria estesa all’intera materia edilizia, tale potestà dovrebbe esercitarsi “entro i limiti indicati dall’art. 4” dello stesso Statuto, ossia “in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali (…) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”.

Al riguardo, non può dubitarsi della circostanza che l’intera disciplina delle sanzioni edilizie attenga non solo ai principi fondamentali della legge statale, ma – prima ancora – alle norme fondamentali di riforma-economico sociale, in quanto il trattamento sanzionatorio di tali illeciti non può che essere uniforme a livello nazionale e va, pertanto, ricondotto ai livelli essenziali delle prestazioni che lo Stato è chiamato a dettare ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione. Si tratta, pertanto, di una disciplina inderogabile anche da parte delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Come più volte affermato dalla Corte, “le norme fondamentali di riforma economico-sociale sono tali, infatti, per il loro «contenuto riformatore» e per la loro «attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza» (sentenza n. 229 del 2017). Gli interessi sottesi alla disciplina, che postulano una uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale (sentenze n. 170 del 2001, n. 477 del 2000 e n. 323 del 1998; da ultimo, anche sentenza n. 229 del 2017), assieme allo stretto rapporto di strumentalità che, nel caso de quo, le disposizioni intrattengono con il valore ambientale, bene di rango costituzionale […], concorrono a qualificare come norme fondamentali di riforma economico-sociale quelle recate dal decreto legislativo censurato” (ex multiis, sent. cost. n. 198 del 2018).

È evidente come la stessa stretta compenetrazione tra valori ambientali, paesaggistici e di tutela del patrimonio culturale sia connaturata alla disciplina degli illeciti edilizi, la quale deve sanzionare con efficacia ed effettività interventi eseguiti in base a un titolo abilitativo annullato, non potendosi determinare difformità di trattamento in materia sul territorio nazionale.

La legge provinciale modifica la legge prov. 23 aprile 2014, n. 3, “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni.

In particolare, la legge procede ad un adattamento delle definizioni che tiene conto della pluriennale giurisprudenza della Corte di Cassazione e quindi della concreta modalità di attuazione della norma (art. 2); prevede che la riduzione del 50% della base imponibile per fabbricati inabitabili e inagibili valga solo per 3 anni, per evitare che tali immobili non vengano risanati, con conseguente perdita di cubatura (art. 3, co. 4)

L’art. 4 vuole evitare che l’attività di affittacamere e di agriturismo venga comunicata e svolta solamente sulla carta, con l’intento di aggirare l’applicazione dell’aliquota ordinaria o dell’aliquota maggiorata per le abitazioni a disposizione. Chi non raggiunge il grado minimo di utilizzazione previsto sarà tassato con l’aliquota ordinaria o, ove prevista, con quella maggiorata.

L’art. 5 prevede una riforma della base imponibile nei Comuni con esigenza abitativa, con l’applicazione, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione, di un’aliquota maggiorata del 2,5%, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti Comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.

Osservatorio sulle fonti

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