Legislazione regionale e obbligo costituzionale di copertura finanziaria delle spese: incostituzionali leggi regionali siciliane in materia di Corpo forestale regionale per violazione dell’art. 81, comma 3, Cost. (1/2022)

Sent. n. 226/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 02/12/2021 – Pubblicazione in G. U. 09/12/2021, n. 49

Motivo della segnalazione

Con questa sentenza la Corte costituzionale si pronuncia in ordine a questioni di costituzionalità oggetto di due ricorsi sollevati dal Governo in ordine a due leggi regionali siciliane che introducono norme di natura e rilevanza finanziaria in materia di funzionamento del Corpo Forestale della Regione siciliana.

Con il primo ricorso è impugnato l’art. 1, comma 10, della legge reg. Siciliana n. 16 del 2020, che rimette alla contrattazione sindacale la definizione dell’adeguamento dell’indennità mensile pensionabile del personale del Corpo forestale della Regione Siciliana, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., con riguardo alla materia del coordinamento della finanza pubblica, e degli artt. 14 e 17 dello statuto di autonomia. La Corte costituzionale aggiunge inoltre che dal tenore della motivazione, che si riferisce alla mancata individuazione della copertura finanziaria della spesa (qualificato dal ricorrente quale principio in materia di coordinamento della finanza pubblica, per cui ogni norma che importi nuovi o maggiori spese deve inderogabilmente indicare i mezzi per farvi fronte), si evince che la doglianza afferisce anche al contrasto con l’art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale, come è noto, «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte». È proprio l’incompatibilità con l’art. 81, comma 3, Cost. ad essere rilevata e dichiarata dal giudice delle leggi.

 

Nel suo percorso argomentativo la Corte muove dalla ricordata applicabilità dell’art. 81, comma 3, anche alle Regioni speciali. Tra le disposizioni attuative di tale prescrizione vengono richiamati l’art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) in forza del quale si prescrive, anche nei confronti delle Regioni, la previa quantificazione della spesa quale presupposto della copertura finanziaria e art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118/2011, secondo cui «[l]e leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime […]», potendosi soltanto nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio. Non si manca di sottolineare che tale regola trova espressamente spazio anche nell’ambito della legislazione regionale.       

Nel caso di specie – afferma la Corte – si tratta di spese afferenti al trattamento economico del personale dipendente e quindi rientranti tra le spese obbligatorie aventi natura permanente, con la conseguenza che la legge regionale impugnata avrebbe già dovuto quantificare essa stessa l’onere annuale e quello a regime. Il giudice delle leggi, nel dichiarare incostituzionale la previsione impugnata, nota inoltre che l’asserita (da parte regionale) natura meramente programmatica della norma impugnata non vale a sottrarla dalla dichiarazione di invalidità, dal momento che l’avere demandato alla futura contrattazione collettiva la definizione dell’adeguamento dell’indennità non poteva esimere la legge regionale dal prevedere, prima dell’avvio di una trattativa sindacale, la copertura di spesa nei termini sopra indicati, quale ambito entro cui la contrattazione collettiva avrebbe dovuto svolgersi.

Con riguardo al secondo ricorso, oltre che in riferimento a parametri costituiti da norme statutarie in materia di competenze (parametri che la Corte dichiara assorbiti), si impugnano, anche in questo caso in riferimento all’art. 81, terzo comma, Cost., gli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 29 del 2020, i quali individuano per la copertura della spesa – relativa rispettivamente all’assunzione di nuovo personale del Corpo forestale regionale e alla corresponsione al suddetto personale dell’adeguamento dell’indennità pensionabile – le somme gravanti sulla Missione 9, Programma 5, capitolo 150001, del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022.

La Corte richiama innanzitutto, quale disposizione attuativa dell’art. 81, comma 3, Cost. rilevante nel caso di specie, l’art. 17 della legge n. 196 del 2009, al comma 1, il quale prevede quali esclusive modalità di copertura finanziaria delle spese: l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali; la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; le modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate. Rilevante è poi la previsione da parte dello stesso articolo della necessità, a corredo di norme comportanti conseguenze finanziarie, di una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate, degli oneri connessi alle diverse disposizioni e delle relative coperture. Infine, rileva la previsione che «[p]er le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego», la relazione tecnica sopra citata «contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all’andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento».

A fondare la dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate è per la Corte, a fronte della previsione di nuove e maggiori spese, la mancata previsione di nuove entrate o riduzioni permanenti di spesa a copertura degli oneri derivanti dalle nuove spese alcuna nuova entrata né prevede alcuna riduzione di spesa permanente al fine di coprire detti oneri. Al rinvio ad un capitolo di bilancio, pur astrattamente pertinente, non si accompagna una relazione tecnica che giustifichi tale rinvio con il risultato di una verifica alla effettiva presenza di risorse già stanziate e quindi disponibili a copertura dei maggiori oneri. A detta della Corte, infatti, premesso che «costituisce principio generale che tutte le risorse stanziate in bilancio siano già interamente impegnate e dirette a sovvenire a spese già ivi previste (ex multis, sentenze n. 171 del 2021 e n. 209 del 2017)», la relazione tecnica presentata e la nota del Ragioniere regionale prodotta dalla Regione non assolvono adeguatamente l’onere probatorio a sostegno dell’affermazione che le risorse già stanziate per spese previste in bilancio potessero contenere delle eccedenze tali da sopportare l’ulteriore peso di altri oneri non previsti al momento della decisione di bilancio.

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