Sentenza n. 58/2022 – Giudizio sull’ammissibilita’ del referendum abrogativo
Deposito del 08/03/2022 - Pubblicazione in G. U. 09/03/2022
Motivo della segnalazione
È dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione delle seguenti disposizioni:
art. 192, comma 6, del r.d. n. 12 del 1941, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; art. 18, comma 3, della legge n. 1 del 1963; art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2006, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006, limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13 del d.lgs. n. 160 del 2006, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa», e ai commi 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,», 3, 4, 5 e 6; art. 3, comma 1, del d.l. n. 193 del 2009, come conv., limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160».
Richiesta dichiarata legittima dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
Non sussiste alcuna delle cause di inammissibilità indicate nell'art. 75 Cost. e il quesito referendario non investe disposizioni il cui contenuto normativo risulti costituzionalmente vincolato.
Esso, inoltre, presenta carattere omogeneo e completo, matrice unitaria, struttura binaria e, pur coinvolgendo una pluralità di disposizioni contenute in diversi testi normativi, esso chiama univocamente il corpo elettorale a pronunciarsi su una chiara alternativa: se i magistrati possano continuare a mutare di funzione nel corso della carriera, oppure se tale possibilità debba essere eliminata.
Né comporta di per sé disomogeneità del quesito la circostanza che siano sottoposte a referendum una pluralità di disposizioni, proprio in quanto le previsioni da esso coinvolte sono certamente accomunate dalla eadem ratio (sentenza n. 28 del 2011).
Infine, non è di ostacolo all’ammissibilità del referendum la circostanza che – tra le disposizioni che governano il percorso professionale dei magistrati – possano essere rimaste estranee al quesito referendario alcune di esse, astrattamente compatibili con il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, e viceversa. Vale il rilievo, desumibile dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non inficia l’operazione referendaria il fatto che non siano ricompresi nella domanda sottoposta agli elettori elementi normativi marginali, «rimanendo comunque affidato alla discrezionalità del legislatore ed all’interpretazione sistematica della giurisprudenza, in caso di esito positivo del referendum, il compito di ricondurre la disciplina ad unità ed armonia» (ex multis: sentenza n. 38 del 1997).
Rimane del resto ferma la possibilità – rientrante tra i compiti del legislatore – che, a seguito dell’eventuale abrogazione referendaria, si pongano in essere gli interventi legislativi necessari per rivedere organicamente la normativa “di risulta”, e per l’introduzione di discipline transitorie e conseguenziali, onde evitare, in particolare, la immediata “cristallizzazione” delle funzioni attualmente in essere.