Un caso di interferenza regionale rispetto a un potere sostitutivo riservato allo Stato (1/2022)

Sentenza n. 234/2021 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 03/12/2021 – Pubblicazione in G.U. 09/12/2021 n. 49

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 234/2021 la Corte costituzionale, accogliendo un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ha dichiarato incostituzionale l’art. 5, comma 1, della legge reg. siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia). Tale disposizione prevedeva che nelle more della costituzione dei nuovi organi dell’IZS siciliano l’Assessore regionale alla salute nominasse un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che a regime sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale; il commissario sarebbe rimasto in carico fino all’insediamento di tali organi.

 

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato questa norma transitoria, lamentando la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost., oltre che dell’art. 17, lettere b) e c), dello statuto siciliano.

La Corte ripercorre la disciplina degli IZS, originariamente dettata dalla lege 23 giugno 1970, n. 503, che li configurava come enti strumentali dello Stato, sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità. La successiva attrazione degli Istituti nella sfera delle funzioni amministrative regionali – realizzata dall’art. 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 745 – non impedì che in tale ambito continuassero a sussistere interessi propri dello Stato. I successivi interventi normativi statali – realizzati con d.lgs. 30 giugno 1993, n. 270 e poi con d.lgs. 28 giugno 2012, n. 106 – hanno posto le basi per un coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nella disciplina e nel funzionamento degli IZS, pur nel solco dei principi enucleati a livello statale.

Per il periodo transitorio, l’art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 106/2012 ha disposto la proroga dei consigli di amministrazione, dei direttori generali e dei collegi dei revisori dei conti degli IZS sino all’insediamento dei nuovi organi. A tale proposito, le Regioni sono state chiamate a completare la disciplina dei nuovi organi degli IZS. In caso di mancato adeguamento, il d.lgs. n. 106/2012 ha previsto l’esercizio di un potere sostitutivo statale, con le modalità di cui all’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

La Sicilia è una delle Regioni che con la loro inerzia hanno ritardato l’avvio del nuovo regime, fino a determinare una situazione di stallo operativo, denunciata dalla stessa Corte nella sentenza n. 56/2018. Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 il legislatore statale ha individuato una rigorosa tempistica per il recepimento dei principi indicati dal d.lgs. n. 106/2012 a livello regionale. La perdurante inerzia della Regione siciliana ha determinato la nomina di un commissario straordinario da parte del Ministro della salute, come previsto dall’art. 1, comma 577, della legge n. 190/2014. Con la già citata sentenza n. 56/2018 la Corte ha chiarito che la previsione di un potere sostitutivo statale risulta rispettosa dei principi costituzionali, e in particolare del secondo comma dell’art. 120 Cost.: “Se … lo Stato è ordinariamente competente per la determinazione dei programmi di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale, i quali sono rimessi all’attività degli [IZS], deve a maggior ragione esserne affermata la competenza, a monte, nel dettare le norme necessarie a preservare il funzionamento degli istituti medesimi e ad assicurarne la continuità operativa”.

La disposizione impugnata si pone in contrasto con l’art. 120, secondo comma, Cost. La previsione della nomina di un commissario straordinario dell’IZS siciliano da parte dell’Assessore regionale si sovrappone all’analogo potere sostitutivo riservato dallo Stato al Ministro della salute. La gravità della violazione è ulteriormente accentuata dal fatto che la disposizione regionale abilita l’Assessore a provvedere alla nomina del commissario straordinario senza porgli alcun limite di tempo; quindi, teoricamente, anche oltre il termine di sei mesi entro il quale è previsto il completamento della costituzione degli organi dell’ente. A fronte di ciò, la Corte ribadisce la necessità che il potere sostitutivo di cui all’art. 1 della legge n. 190/2014 rimanga al riparo da ogni interferenza regionale, specialmente di quelle regioni che con la loro inerzia hanno contributo allo stallo operativo dell’ente. Un’ingerenza, anche soltanto potenziale, è idonea a determinare una violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., analogamente a quanto la Corte ha già affermato con riguardo al commissario ad acta governativo per il rientro dei disavanzi del bilancio regionale sanitario (sentenze nn. 247/2018 e 199/2018).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633