L’installazione di impianti da fonti rinnovabili: il valore delle linee guida per la ricostruzione dei principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (2/2022)

Sentenza n. 77/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2022 – Pubblicazione in G.U. 30/03/2022 n. 13

 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 77/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 4 della legge reg. Abruzzo 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni).

La disposizione in questione, impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri, prevedeva che nelle more dell’individuazione in via amministrativa delle aree e dei siti inidonei all’installazione di specifici impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, fossero sospese le installazioni non ancora autorizzate di impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia e le grandi installazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agroalimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

 

La difesa erariale ha lamentato la violazione degli artt. 117, commi primo e terzo, 41 e 97 Cost. Il giudice delle leggi esamina preliminarmente, ritenendola fondata, la questione relativa alla violazione dei principi fondamentali della materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia”. Per quanto riguarda l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, tali principi fondamentali sono in gran parte desumibili dall’art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, ove è previsto il rilascio di un’autorizzazione unica da parte della Regione o delle Province da essa delegate oppure, nel caso di impianti di potenza particolarmente elevata, da parte del Ministero dello sviluppo economico. L’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003 affida a linee guida approvate in Conferenza unificata la disciplina dello svolgimento del procedimento. Al punto 17.1 le linee guida stabiliscono che le Regioni e le Province autonome possono procedere all’individuazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti. Anche in questo caso – ricorda la Corte – si tratta di principi fondamentali della materia, che vincolano le Regioni in considerazione della loro inerenza a un settore tipicamente tecnico (sentenza n. 86/2019).

A fronte di un quadro normativo siffatto, il legislatore abruzzese ha indebitamente sospeso le procedure di autorizzazione relative ad alcune tipologie di impianti relativamente a tutte le zone agricole che presentino alcune caratteristiche, peraltro indicate in maniera generica.

Ne discende l’incostituzionalità della disposizione impugnata che contrasta coi principi fondamentali della materia, ispirati a un’esigenza di “celere conclusione delle procedure di autorizzazione e di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, principi che sono al contempo attuativi di direttive dell’Unione europea e riflettono anche impegni internazionali vòlti a favorire l’energia prodotta da fonti rinnovabili”.

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