Ordinanza n. 214/2021 - GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Deposito del 11/11/2021. - Pubblicazione in G. U. 17/11/2021.
Motivo della segnalazione.
Divieto di giudizio abbreviato anche nell’ipotesi di una pena in concreto diversa dall’ergastolo.
Con ordinanza del 14 luglio 2020, pervenuta alla cancelleria della Corte il 25 agosto 2021, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Foggia ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dell’art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo), «quanto meno nella parte in cui non contempla (e quindi non fa salva) la possibilità per l’imputato di accedere al rito abbreviato nelle ipotesi in cui ricorrano dati fattuali certi riferibili al fatto (modalità oggettive della condotta) ovvero alla persona dell’imputato (quale nel caso in esame, il vizio parziale di mente), che consentano di ipotizzare, sul piano del giudizio prognostico, l’irrogazione, in caso di condanna, di una pena diversa dall’ergastolo».
Si fa presente che, nel merito la questione è infondata, in quanto i profili di asserita illegittimità costituzionale lamentati dal rimettente erano già stati esaminati ed esclusi dalla Corte nella sentenza n. 260 del 2020.
Sulla scorta di tale sentenza, la Consulta ha ribadito che rientra tra le scelte discrezionali del legislatore la previsione di una disciplina che riconnette il divieto di giudizio abbreviato alla comminatoria astratta della pena dell’ergastolo.
La Corte, per l’appunto, ha già osservato, nella richiamata sentenza n. 260 del 2020, come sia dotata di una «solida ragionevolezza» la regola, prevista in via generale dall’art. 4 cod. proc. pen e seguita anche dall’art.438, comma 1-bis, cod. proc. pen., in base alla quale il legislatore «fa dipendere la scelta relativa all’applicazione o non applicazione di un dato istituto – qui, il giudizio abbreviato – dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base – nel caso in esame, la pena dell’ergastolo anziché quella della reclusione –, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ciò indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogherà la pena nel caso di condanna».