Sentenza n. 179/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 19/07/2022 – Pubblicazione in G.U. 20/07/2022 n. 29
Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 179/2022 la Corte costituzionale ha esaminato un ricorso con cui la Regione Campania ha impugnato diversi commi dell’art. 1 della legge n. 178/2020, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le questioni aventi ad oggetto il comma 597 dell’art. 1, mentre è stata dichiarata l’estinzione del processo relativamente alle questioni di costituzionalità dei commi 90, 92, 93 e 115.
L’esame delle altre censure sollevate dalla Regione ricorrente – e aventi ad oggetto i commi 202 e 649 del medesimo art. 1 – ha portato la Corte a ritornare sul punto di equilibrio individuato per le nome istitutive di fondi statali con vincolo di destinazione che incidano su materia di competenza regionale, residuale o concorrente: “ipotesi nella quale, ai fini della salvaguardia di tali competenze, la legge statale deve prevedere strumenti di coinvolgimento delle regioni nella fase di attuazione della normativa, nella forma dell’intesa o del parere, in particolare quanto alla determinazione dei criteri e delle modalità del riparto delle risorse destinate agli enti territoriali (da ultimo, sentenze n. 123 e n. 114 del 2022)”. Tale esigenza risulta particolarmente forte qualora vi sia un intreccio di competenze legislative, senza che si dia la chiara prevalenza di un ambito materiale sugli altri, e nei casi in cui la disciplina del finanziamento trovi giustificazione nella c.d. attrazione in sussidiarietà della stessa allo Stato.
Passando alle singole questioni, l’art. 1, comma 202, della legge n. 178/2020 affida a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri, degli importi e delle modalità di erogazione di un fondo finalizzato alla concessione di contributi alle imprese non industriali. Sulla scia della propria sentenza n. 63/2008, il giudice delle leggi ha ricostruito la disciplina in questione come “un intervento statale volto a sostenere economicamente imprese operanti in più ambiti … alcuni dei quali di competenza regionale”, sicché “deve ritenersi operante il meccanismo della cosiddetta attrazione in sussidiarietà delle relative funzioni legislative”. Laddove la valutazione dell’interesse pubblico che ha condotto all’assunzione da parte dello Stato delle attribuzioni inerenti a questo fondo non appare irragionevole né sproporzionata, non si può dire lo stesso del livello di coinvolgimento delle regioni interessate, che deve prendere la forma dell’intesa in Conferenza Stato-regioni quale precondizione per l’adozione del decreto ministeriale.
Ragioni in buona misura analoghe hanno portato il giudice delle leggi a dichiarare l’illegittimità costituzionale del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 178/2020. La disposizione impugnata prevedeva l’istituzione di un fondo vincolato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persona effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, oltre che di mitigare gli effetti negativi della pandemia da Covid-19. Criteri e modalità per l’erogazione delle risorse afferenti al fondo sarebbero stati stabiliti con decreto ministeriale. Ad avviso della Corte, una lettura sistematica della disposizione porta a ritenere che tra le imprese beneficiarie figurino anche quelle che esercitino i servizi citati in precedenza sulla base di autorizzazioni rilasciate dalle regioni e dagli enti locali. Limitatamente a tali imprese, perciò, sussiste un intreccio con la competenza legislativa residuale delle regioni in materia di trasporto pubblico locale. Di conseguenza, ne discende l’incostituzionalità del comma 649 nella parte in cui non prevede che – limitatamente alle risorse destinate a tali imprese – il decreto ministeriale sia adottato previa intesa in Conferenza Stato-regioni.