Il 26 aprile 2022 il Consiglio di Presidenza del Senato ha adottato, ai sensi dell’art. 12 comma 2-bis del regolamento, il codice di condotta dei senatori. Pubblicato sul sito internet dell’Assemblea circa un anno dopo, si pone l’obiettivo di disciplinare il comportamento del personale elettivo indicando principi e regole cui esso deve attenersi nell’esercizio del proprio mandato. L’atto, composto da otto articoli, si inserisce nel quadro di una serie di iniziative volte a disciplinare il rapporto tra etica e politica dando attuazione, nell’ambito del diritto parlamentare, alle norme costituzionali previste a partire dagli artt. 54 e 67 della Costituzione (“disciplina e onore” nello svolgimento delle cariche pubbliche e rappresentanza nazionale). Peraltro, attraverso la delibera del Consiglio di Presidenza dell’aprile 2022, non solo viene implementata la prescrizione regolamentare ex art. 12, così come novellata a seguito della riforma del regolamento del dicembre 2017, ma viene ridotto sensibilmente il disallineamento sul tema in questione rispetto alla Camera dei deputati che, con delibera della Giunta per il regolamento del 12 aprile 2016, aveva adottato un proprio codice di condotta per i parlamentari.
La delibera del Consiglio di Presidenza dota così il Senato di un codice di condotta richiesto anche dagli impegni internazionali assunti in sede di Consiglio d’Europa, all’interno del quale opera il GRECO (Group of States against corruption) che, a partire dal 2016, ha reso pubblici gli esiti delle proprie valutazioni sull’Italia in tema di “Prevenzione della corruzione di parlamentari, giudici e pubblici ministeri”. L’importanza di tali codici intesi come strumenti per la lotta alla corruzione e per il consolidamento del rapporto di fiducia tra eletti ed elettori è stata ribadita anche nell’ultimo “Addendum al Rapporto di Conformità”, adottato dal GRECO in occasione della sua 91a riunione plenaria (Strasburgo, 13-17 giugno 2022), in cui il Gruppo di Stati riserva nuove raccomandazioni riguardanti i codici di entrambe le Camere, rinviando ad un secondo momento una più puntuale analisi del codice di condotta dei senatori, posto che la sua adozione anticipa di poche settimane la data della riunione plenaria.
Il codice, composto da otto articoli contenenti disposizioni generali di condotta, trasparenza, conflitto di interessi, controlli e sanzioni assume una impostazione tripartita, costituendosi in una parte ricognitiva, una innovativa e una sanzionatoria. La parte ricognitiva concentra la propria attenzione su principi e obblighi già presenti nell’ordinamento, cui i senatori sono chiamati ad adeguarsi, con la duplice funzione di rimarcare il carattere valoriale dell’atto e contribuire al rafforzamento della definizione dell’identità della categoria di appartenenza. La parte innovativa, invece, registra una marcata presa di posizione in relazione al principio di tutela del prestigio del Senato (art. 7) per il quale si richiede che i parlamentari garantiscano comportamenti non contrari al buon costume. Anche per ciò che riguarda i doni, ai sensi dell’art. 5, viene richiesta una verifica, da parte del senatore ricevente, sulla loro compatibilità con le consuetudini di cortesia.
In tema di sanzioni, sull’osservanza delle disposizioni presenti nel codice di condotta vigila direttamente il Consiglio di Presidenza, il quale è chiamato ad esaminare i presunti casi di violazione su richiesta del Presidente del Senato. L’art. 8 del codice dispone che il Consiglio di Presidenza ha facoltà di delegare ai Senatori Questori il compito di procedere agli accertamenti istruttori necessari e, per casi di particolare gravità, il Presidente può investire il Consiglio di Presidenza che, sentiti i Senatori interessati, può deliberare sanzioni ex art. 67 del regolamento.
Una prima lettura comparata dei codici di condotta dei parlamentari di entrambe le Camere rileva non poche distonie tra i due atti. Sul piano del sistema delle fonti, il codice di condotta dei deputati si caratterizza per essere il portato di una decisione della Giunta per il regolamento, inserendosi così nel quadro delle “discipline sperimentali”, mentre il codice di condotta dei senatori si presenta come l’implementazione di una espressa previsione regolamentare (art.12, comma 2-bis).
In tema di doni, al Senato non viene menzionata alcuna soglia economica da intendere come valore limite al di sopra del quale non è possibile per i parlamentari accettare alcun dono offerto loro. Alla Camera, al contrario, il codice prevede che tale soglia sia quantificata in 250 euro. L’assenza di tale previsione consente ai senatori di individuare, come unico vincolo all’accettazione, il criterio di verifica della conformità del dono alle consuetudini di cortesia.
E’ da segnalare l’assenza, al Senato, di un Comitato consultivo, organo presente nel codice di condotta dei deputati (e in quello in vigore al Parlamento europeo, utilizzato come testo di riferimento per l’elaborazione di entrambi gli articolati), che si caratterizza per una composizione paritaria tra maggioranza e opposizione, con lo scopo di fornire pareri ai singoli deputati in caso di dubbi sull’interpretazione delle norme presenti nel codice e che svolge una relazione annuale sullo stato di attuazione del codice stesso, facilitandone il monitoraggio. Inoltre, su richiesta del Presidente della Camera, il Comitato consultivo si occupa di svolgere accertamenti istruttori su presunti casi di violazione delle disposizioni contenute nel codice, comunicandone gli esiti al Presidente stesso. I verbali delle relative riunioni e le relazioni annuali sono pubblicati sul sito internet della Camera.
Al Senato, per il momento, non viene predisposta una disciplina analoga in termini di pubblicizzazione di orientamenti e pareri in merito allo stato di attuazione del codice, affidando l’attività di indagine sulle presunte violazioni direttamente al Consiglio di Presidenza, su attivazione della procedura da parte del Presidente d’Assemblea. Con tale disposizione, non solo il Presidente sembrerebbe il solo a potere attivare sul tema il Consiglio di Presidenza, ma si lascia anche intendere una qualche distinzione di tipo qualitativo sul concetto di “fatti di particolare gravità”, per i quali soltanto si legittimerebbe il ricorso all’art. 8, comma 3.
Altro elemento da segnalare è la non esplicita previsione di esternazioni sul sito internet di avvenute violazioni del codice di condotta dei senatori (elemento, al contrario, innovativo dell’omonimo atto alla Camera, ex par. VII), benché sia garantita dall’art. 67 del regolamento la comunicazione all’Assemblea delle decisioni assunte dal Consiglio di Presidenza e l’eventuale ricorso contro di esse alla Commissione contenziosa ai sensi dell’art. 8, comma 4, del codice stesso.