- Marco Cecili
- Interna corporis degli organi costituzionali
La continuità degli organi di autodichia (3/2022)
1. Un tema che merita attenzione è il fatto che, durante il passaggio tra una legislatura e un’altra, a causa dei fisiologici tempi di organizzazione dei vari uffici, la tutela giurisdizionale garantita dalle Camere mediante gli organi di autodichia potrebbe risentirne. Per questo motivo, sia alla Camera che al Senato “al fine di garantire la necessaria continuità della tutela giurisdizionale, i componenti della Commissione Contenziosa e del Consiglio di Garanzia del Senato [e della Commissione giurisdizionale alla Camera] della scorsa Legislatura esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti”. La particolarità è che i membri degli organi giurisdizionali continuano a svolgere le proprie funzioni anche se non rieletti parlamentari, determinandosi una particolare forma di prorogatio della funzione, distinta dalla cessazione della carica di parlamentare (come, per esempio, è accaduto al Presidente della Commissione conteziosa al Senato), con una ultrattività dei poteri nell’organo giurisdizionale. Occorre notare che con questo meccanismo, per un breve periodo, un soggetto esterno al Parlamento si trova a poter giudicare su questioni interne alle Camere (come segnalato dal deputato Fiano nella seduta della Giunta del Regolamento del 10 marzo 2021). Con questa ultrattività, Camera e Senato hanno tentato di garantire la continuità giurisdizionale ed evitare ulteriori disparità di trattamento rispetto alle giurisdizioni ordinaria o amministrativa, che non conoscono interruzioni