Motivi della segnalazione
Nella seduta del 25 maggio 2022 l’XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) si è espressa con un documento finale (doc. XVIII, n. 40) ex art. 127 r. C. sulla Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali (COM(2021) 762 final).
Se la valutazione espressa è favorevole, alcune osservazioni sono state però formulate, per esempio sull’opportunità di definire livelli minimi comuni di tutela collegati alle attività effettivamente prestate piuttosto che alla qualificazione contrattuale, visto che è alla stregua di tale qualificazione che si assicura il massimo della tutela ai lavori subordinati e il minimo a quelli autonomi, anche se poi la differenziazione non è pienamente coerente neppure con la normativa in vigore. In relazione a ciò e in linea con gli intenti espressi dalle istituzioni dell’Unione, occorre rafforzare le tutele sociali offerte ai lavoratori propriamente autonomi che prestano servizi sulle piattaforme digitali.
Inoltre, per migliorare il grado di protezione dei lavoratori delle piattaforme digitali, nella prospettiva dell’attuazione della (futura) Direttiva in Italia bisogna stabilire un coordinamento più efficace tra l’attività di vigilanza, che la proposta assegna al Garante per la protezione dei dati personali e le funzioni del Ministero e dell’Ispettorato del lavoro.
Il documento finale tiene conto anche del parere, anch’esso favorevole con osservazioni, previamente espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea). Nel parere si ravvisa l’opportunità di chiarire meglio, all’art. 4 della Proposta di Direttiva, quali siano gli indici sintomatici del rapporto di lavoro subordinato, di precisare nel testo della proposta il rapporto esistente tra essa e la Proposta di regolamento in tema di intelligenza artificiale e di fare chiarezza sulla portata applicativa dell’art. 8 della proposta, se da esso restino esclusi i lavoratori autonomi in quanto “utenti commerciali” oppure no.