Il 20 giugno 2022 è stata pubblicata la relazione finale della Commissione sui crimini internazionali, istituita dal Ministero della Giustizia con decreto ministeriale del 22 marzo 2022, contenente il progetto di Codice dei Crimini internazionali.
L’elaborazione di un codice dei crimini internazionali risponde all’esigenza richiamata nel d.m. 22 marzo 2022 di assicurare l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dall’Italia in ambito penale, in particolare mediante l’adattamento nel diritto interno della materia dei crimini internazionali.
Con la legge del 12 luglio 1999, n. 232, l’Italia ha infatti ratificato lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale (CPI), concluso a Roma il 17 luglio 1998 ed entrato in vigore il 1° luglio 2002. Da quanto si ricava indirettamente dall’art. 17 del suddetto Statuto, gli Stati parte sono obbligati ad adottare una legislazione interna che permetta l’operare della giurisdizione nazionale per i crimini previsti e descritti nello strumento internazionale. Secondo il principio di ‘complementarietà’ della giurisdizione infatti, la CPI può esercitare la propria giurisdizione soltanto in ultima istanza, ovvero laddove le giurisdizioni domestiche non abbiano la volontà o siano incapaci di perseguire crimini internazionali.
Preso nota del parziale adattamento già operato tramite la legge 23 dicembre 2022, n. 237 – con la quale sono state introdotte norme per l’adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi di cooperazione con la CPI previsti dallo Statuto – la Commissione sottolinea che in assenza di una legislazione che introduca i crimini internazionali nella propria legislazione nazionale, “l’Italia sarebbe quindi esposta a un giudizio della Corte dichiarativo dell’assenza di volontà o di incapacità di perseguire crimini internazionali”.
La Commissione ha proposto l’adozione di un corpus normativo autonomo rispetto al codice penale, giustificato tra l’altro dalla “natura sostanziale dei contenuti offensivi di questi reati, che si caratterizzano per attingere beni giuridici estremi ed universali, che si pongono fuori dell’ordine comune dei beni giuridici della normale vita sociale”. Tale proposta di corpus normativo contiene le fattispecie incriminatrici di genocidio, crimini contro l’umanità, crimine di guerra e crimine d’aggressione, e un rinvio, laddove compatibile, alla parte generale del diritto penale ordinario.
Il testo proposto dalla Commissione si occupa, in ordine, dei rapporti fra lo Statuto di Roma e il codice dei crimini internazionali, i principi e i criteri di codificazione seguiti durante i lavori (anche in tema sanzionatorio), le disposizioni di carattere generale del Codice (in particolare la questione della giurisdizione e competenza a giudicare, e immunità), i crimini di genocidio e contro l’umanità (con la rilevante novità dell’introduzione della fattispecie di ‘genocidio culturale’, a evidenziare l’enfasi del progetto sullo sviluppo progressivo del diritto internazionale penale), i crimini di guerra, il crimine di aggressione e infine le altre disposizioni incriminatrici accessorie.
Qui il testo della relazione