Aggiornato al 04.03.2023
Nel periodo di interesse della presente nota, si segnala il Regolamento per l’esercizio della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione di cui alla delibera 7 dicembre 2022, n. 594[1].
Con questo regolamento, l’Autorità ha voluto implementare le attività a supporto dei RPCT attraverso la pianificazione di azioni continuative per la risoluzione di problematiche specifiche riferite alla definizione e all’attuazione della strategia di prevenzione della corruzione da parte degli enti e all’osservanza degli obblighi di trasparenza. In particolare, l’Autorità ha adottato «criteri omogenei» e «un iter procedimentale uniforme per l’esercizio della funzione di vigilanza collaborativa svolta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di prevenzione della corruzione».
L’art. 3 del suddetto regolamento indica le finalità e si sofferma sulla possibilità di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le Autorità richiedenti nella programmazione, nell’attuazione e nel monitoraggio della strategia di prevenzione.
Il regolamento è molto preciso nell’individuare le attività che possono essere oggetto di vigilanza collaborativa. L’art. 4 cita espressamente:
«a) la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO;
- b) il monitoraggio delle misure di prevenzione alla corruzione adottate;
- c) il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di trasparenza e il sistema di pubblicazione di dati ulteriori;
- d) il monitoraggio sull’attività svolta dagli RPCT nelle materie di competenza dell’Autorità».
Le istanze provenienti dalle amministrazioni e dagli enti tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190 del 2012 e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013 vengono esaminate dal Consiglio dell’Autorità che ha il potere di rigettarle. Tuttavia, il rigetto della richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa non esclude ogni altro tipo di intervento dell’Autorità nell’ambito dei poteri alla stessa attribuiti dalla legge n. 190 del 2012 e dai successivi decreti attuativi.
Le modalità di espletamento della vigilanza collaborativa sono meglio specificate nei protocolli di azione, predisposti, su indicazione del Presidente, dall’ufficio competente che li sottopone al Consiglio per la relativa approvazione.
L’art. 7 del regolamento – nel disciplinare il procedimento della vigilanza collaborativa – precisa che l’Amministrazione o gli enti interessati manifestano con la sottoscrizione del protocollo l’intenzione di adeguarsi alle indicazioni formulate o, in alternativa, motivano il proposito di assumere differenti decisioni nell’esercizio della propria discrezionalità amministrativa. Il quarto comma esplicita che, in caso di mancato adeguamento, l’Autorità si riserva di risolvere anticipatamente il protocollo e di inviare gli atti al competente Ufficio Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
Infine, pare interessante osservare che l’art. 9 del regolamento prevede l’invio al Consiglio dell’Autorità di una relazione periodica sull’attività di vigilanza collaborativa espletata, recante l’indicazione dei protocolli di vigilanza stipulati, delle attività sottoposte a vigilanza nonché degli atti adottati dei quali si propone la pubblicazione: il Consiglio, infatti, può disporre la pubblicazione della relazione e degli atti adottati o di una loro sintesi sul sito istituzionale dell’Autorità.
[1] Il testo del regolamento è reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità, al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/regolamento-per-l-esercizio-della-vigilanza-collaborativa-in-materia-di-anticorruzione-e-trasparenza-svolta-dall-autorit%C3%A0-nazionale-anticorruzione-delibera-n.-594-del-7-dicembre-2022.