Periodo di riferimento: marzo 2023 – giugno 2023
1. Introduzione
Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato un provvedimento di natura regolamentare, vale a dire la Delibera n. 140/23/CONS, recante la «Verifica del piano di rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo per l’anno 2023[1]»,
Di seguito si illustreranno brevemente iter di approvazione e contenuti della delibera.
2. Delibera n. 140/23/CONS, recante la «Verifica del piano di rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo per l’anno 2023.
A) Il quadro normativo di riferimento e le regole generali. Il regolamento in commento definisce il “Piano di rimodulazione” delle aperture estive degli uffici postali per l’anno 2023 da parte dell’operatore Poste Italiane, in aderenza a quanto stabilito dal D.M. 28 giugno 2007, recante «Nuovi standard minimi degli uffici postali nei periodi estivi». Tale decreto, noto anche come decreto Gentiloni, a sua volta attua le previsioni di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 261/1999[2], ai sensi del quale “É assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane (…)”, nonché l’art. 3, comma 5, lett. b), che stabilisce che “il servizio è prestato in via continuativa per tutta la durata dell’anno”.
L’art. 1 comma 1 Decreto citato stabilisce, in chiave attuativa, che Poste Italiane, entro il 30 aprile di ogni anno, predispone uno specifico Piano di rimodulazione delle aperture estive degli uffici postali (periodo 15 giugno – 15 settembre), con particolare riferimento alla cadenza giornaliera e oraria, secondo i criteri stabiliti all’art. 2 del Decreto medesimo. Tale piano deve poi essere trasmesso preventivamente all’Autorità, la quale ne verifica la rispondenza agli standard minimi di cui al medesimo art. 2.
Il d.m., pertanto, è finalizzato a fissare ex ante alcuni parametri per impedire che durante il periodo estivo gli uffici delle Poste Italiane riducano eccessivamente gli orari di apertura al pubblico.
In particolare, il Decreto dispone quanto segue:
- divieto di applicare riduzioni giornaliere o orarie nei Comuni con popolazione uguale o inferiore ai 5.000 abitanti con un solo Ufficio Postale;
- divieto di riduzioni giornaliere e orarie se ad almeno 10 km di distanza non c’ è un ufficio postale regolarmente aperto e collegato con il trasporto pubblico;
- stabilire riduzioni giornaliere e orarie che non prevedono aperture inferiori a 3 giorni e a 18 ore settimanali;
- divieto di riduzione giornaliera ed oraria di apertura al pubblico degli sportelli degli uffici postali nei Comuni a prevalente vocazione turistica, ma possibilità di orari ampliati, d’intesa con i sindaci.
Le Poste italiane avranno, altresì, l’obbligo di presentare entro il 15 ottobre un report sui risultati raggiunti, mentre l’Autorità avrà la possibilità di monitorare l’attuazione del Piano, anche mediante verifiche periodiche.
B) Il regime di eccezione alla regola. A tale regola generale, consistente nell’esigenza di garantire la continuità del servizio postale universale, corrispondono alcune eccezioni. Difatti, l’art. 2 medesimo prevede, altresì, che nessuna rideterminazione giornaliera e oraria di apertura al pubblico potrà essere applicata nel caso di uffici postali che sono presidio unico nel territorio di Comuni la cui popolazione è uguale o inferiore ai 5.000 abitanti, o qualora il più vicino ufficio postale si trovi a una distanza superiore ai 10.000 km dai confini comunali e manchino adeguati collegamenti di trasposto pubblico. Inoltre, nessuna rideterminazione giornaliera e oraria di apertura al pubblico potrà essere applicata nel caso di comuni a “prevalente vocazione turistica”. Al contrario, per tali Comuni potrà essere concordata coi Sindaci interessati un ampliamento dell’orario di apertura degli uffici, nel caso di un incremento parti ad almeno il 25% della popolazione effettivamente presente sul territorio nel periodo estivo.
C) Il completamento del parametro e il regolamento Agcom 2013. Il parametro della “prevalente vocazione turistica” è stato, a sua volta, integrato dalla delibera dell’Autorità n. 293/13/CONS[3]. L’Autorità nel tempo ha quindi completato il discorso normativo, soltanto avviato, lì dove ha integrato il regime delle eccezioni previste nel Decreto poiché ha ritenuto che, ai fini delle rimodulazioni orarie degli uffici postali durante il periodo estivo, l’attuale qualificazione di un Comune come a “prevalente vocazione turistica” non fosse elemento di per sé idoneo a garantire una regolare ed omogenea fornitura del servizio universale.
Il criterio della “prevalente vocazione turistica” si è, infatti, rivelato non significativo e soprattutto non sufficientemente rappresentativo delle effettive e reali esigenze dell’utenza che si possono riscontrare durante il periodo estivo. È ben noto, infatti, che la nozione di vocazione turistica è stata spesso intesa in senso ampio, fino a ricomprendere, ad esempio, tutti i capoluoghi di provincia o, indistintamente, tutti i Comuni situati in prossimità della fascia costiera. Inoltre, la qualificazione di cui si tratta è spesso attribuita per finalità non coincidenti con l’esigenza di fissare standard minimi di fruibilità degli uffici postali anche nei mesi estivi. La “prevalente vocazione turistica”, ad esempio, è una qualificazione che rileva ai fini della ripartizione dei fondi per lo sviluppo: finalità quindi promozionale e di crescita dell’economia in un dato contesto territoriale, non certo correlata alle reali esigenze degli utenti dei servizi postali nel periodo estivo.
Ciò stante, l’Autorità ha ritenuto ragionevole prevedere, accanto al criterio generale della vocazione turistica, altri criteri oggettivi, agevolmente verificabili, quali l’effettiva ricettività turistica nonché l’invarianza o l’aumento delle operazioni postali nel periodo estivo rispetto ai restanti mesi dell’anno. Tali criteri non si sostituiscono, ma si aggiungono a quello della “prevalente vocazione turistica”, già previsto dal decreto ministeriale 28 giugno 2007. Nello svolgimento del procedimento istruttorio l’Autorità ha tenuto conto, altresì, delle osservazioni pervenute dagli stakeholders, vale a dire da dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e da Poste Italiane s.p.a.
Con il nuovo Regolamento l’Autorità ha quindi ritenuto che il Piano di rimodulazione estiva giornaliera oraria degli Uffici Postali predisposto da Poste Italiane per il periodo di riferimento (15 giugno – 15 settembre 2023), fosse conforme agli articoli 1 e 2 del D.M. 28 giugno 2007 e alla delibera n. 293/13/CONS, “nei termini di cui in motivazione”, anche in ragione del fatto che si è osservata una riduzione generale dell’affluenza presso gli uffici postali e che l’apertura degli uffici medesimi è stata garantita prevedendo, specularmente, una chiusura degli uffici “a scacchiera”, al fine di garantire comunque apertura continua nell’arco della medesima settimana su tutto il territorio comunale.
L’approvazione del Piano prevede, a ogni buon conto, che Poste Italiane assolva agli obblighi informativi nei riguardi degli Enti territoriali e al pubblico e che l’Autorità medesima svolga le verifiche periodiche (di cui all'articolo 4, comma 1, del D.M. 28 giugno 2007), anche avvalendosi di un organismo specializzato indipendente selezionato dalla stessa Autorità, nonché adempia a tutte le connesse attività di vigilanza di competenza. Infatti, il mancato rispetto da parte di Poste Italiane delle disposizioni contenute nella delibera comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 21 del d.lgs. 261/99.
[1] Reperibile al seguente link:
[2] Recante “Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”, come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE. Il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, all’articolo 21 conferisce all’Autorità i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato.
[3] Delibera n. 293/13/CONS, recante “Definizione dello standard concernente la prevalente vocazione turistica ai fini della rimodulazione giornaliera ed oraria degli uffici postali nel periodo estivo”, reperibile in https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=681354&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document.