T.A.R. SICILIA, Palermo, 2 febbraio 2023, n. 299
I comuni, in quanto estranei alla specifica attività pianificatoria come legalmente contemplata, non possono precludere l’installazione di impianti fotovoltaici in verde agricolo in ragione della mera destinazione del sito e non possono farlo avvalendosi dell’ordinaria potestà regolamentare locale.
L’indicazione che possono fornire le Regioni in merito alla non idoneità di determinate aree ad accogliere la costruzione di impianti per la produzione di energie rinnovabili è espressamente riferita alla segnalazione di aree non idonee in relazione a specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti.
Spetta, pertanto, all’atto regionale (e non alla norma locale generale e astratta) individuare le incompatibilità di determinate aree, in relazione al tipo e alle dimensioni e, dunque, anche alla potenza degli impianti. L’atto di pianificazione della regione, nell’individuare le aree non idonee,
non può comportare un divieto assoluto, bensì serve a segnalare un’elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione, volta a verificare in concreto se l’impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, senza determinare una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito.