CONS. STATO sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911
Il Consiglio di Stato evidenzia come l'oggetto delle petizioni e proposte inoltrate ai sensi degli artt. 33 e 34 dello Statuto del comune di Varese Ligure, nonché l'ambito dell'obbligo di provvedere sulle stesse, vadano coordinati con i principi generali del procedimento amministrativo espressi nella legge n. 241 del 1990, non derogabili da fonte subordinata. Fra questi, è principio generale quello in base al quale l'autotutela non è doverosa, salvo eccezioni espressamente previste dalla legge.
Nella fattispecie, oggetto di petizione e proposta è la revoca di una delibera già adottata, ossia l'adozione di un atto di autotutela. L'oggetto della petizione/proposta consiste, invero, nella sostanza, nella richiesta di revoca della delibera del consiglio comunale n. 26 del 29 giugno 2021, con la quale è stata conferita alla società Sviluppo Varese s.r.l. la concessione del S.I.I.
Non essendo l'autotutela doverosa, non può essere ravvisato un obbligo di provvedere in capo al comune in ordine alla richiesta della stessa, né può considerarsi, dunque, formato alcun silenzio inadempimento.
Dall'ambito degli artt. 33 e 34 dello statuto comunale esulano, quindi, le istanze di autotutela, come quella di specie.