T.A.R. TOSCANA, Firenze, 29 novembre 2022, n.1380
L'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco a norma dell'art. 54 d.lgs. n. 267/2000 allo scopo di fronteggiare una situazione di pericolo non ha carattere sanzionatorio, né implica alcun accertamento in ordine all'individuazione di eventuali responsabilità, con la conseguenza che deve essere indirizzata nei confronti di chi si trovi nella posizione di poter intervenire tempestivamente per eliminare la situazione di pericolo; e tale è la condizione di chi abbia a qualsiasi titolo la materiale disponibilità dei beni dai quali il pericolo origina. Questo comporta che l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'approfondita istruttoria circa la proprietà dei beni stessi, rimanendo, nondimeno, impregiudicata ogni questione inerente al definitivo accollo economico dei costi dell'intervento urgente, che competerà agli effettivi responsabili della situazione.
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