CONS. STATO, sez. VI, 24 aprile 2023, n. 4116, 4117 e 4118
Il regolamento di polizia mortuaria avendo altre finalità rispetto a quelle degli strumenti urbanistici - finalità igienico sanitarie e di decoro del culto dei morti disciplinando di norma le pratiche funerarie successive all'evento morte, le regole per il trasporto funebre e l'accoglimento nei cimiteri - non è fonte idonea a disporre la riduzione del vincolo prevista dalla norma primaria, avente carattere urbanistico risalente dovuto all'intento di separare la "città dei vivi" dalle zone destinate ad accogliere i defunti con una zona di rispetto, solitamente silenziosa e talvolta verdeggiante. Il giudice amministrativo, infatti, può disporre la disapplicazione di un regolamento comunale, in applicazione delle regole sulla gerarchia delle fonti, quando si tratti di dare tutela ad un diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva, ovvero nei peculiari casi in cui il ricorso, in sede di giurisdizione di legittimità, va respinto perché l'atto impugnato, pur ponendosi in contrasto con una invocata norma regolamentare, risulti conforme alla legge (cfr. Cons. St., Sez. V, 3 febbraio 2015, n. 515). Diversamente opinando, il giudice finirebbe per disapplicare la norma di rango primario in chiara violazione del principio di gerarchia delle fonti, assicurando al ricorrente il soddisfacimento di una pretesa illegittima.