CONS. STATO, sez. IV, 2 marzo 2023, n. 2208
Com’è noto le ordinanze di necessità ed urgenza presuppongono in generale, per costante giurisprudenza, che ci si trovi di fronte ad una situazione di pericolo non fronteggiabile con mezzi ordinari: per tutte, C.d.S. sez. IV 25 marzo 2022 n.2193 e sez. V 12 giugno 2017 n. 2847. Per quanto riguarda più specificamente il caso di specie, l’esercizio del relativo potere non è precluso dall’esistenza di una serie di rimedi tipici per far fronte alle situazioni di emergenza di una data specie, in particolare dai rimedi previsti dal d. lgs. 152/2006 in tema di abbandono di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, essendo del tutto possibile che nel caso concreto questi rimedi risultino inadeguati (in proposito, per tutte, C.d.S. sez. IV 26 giugno 2021 n.4802, in particolare al § XII 4.3, sez. IV 31 maggio 2021 n.4145, relativa proprio ad un caso di rifiuti abbandonati, e sez. IV 1 giugno 2021 n.4200, relativa ad un caso di compresenza, nello stesso sito, di una situazione di inquinamento e di una distinta situazione di abbandono di rifiuti).
Applicando questi principi al caso di specie, viene ritenuta legittima l’ordinanza impugnata e quindi fondato il motivo di appello.
In primo luogo, è ritenuta dimostrata la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per l’igiene e l’incolumità pubbliche, situazione dovuta non al mero fatto della presenza sul posto dei rifiuti, che effettivamente è risalente, ma all’improvvisa evoluzione in negativo del loro stato, che per ragioni non conosciute, ma irrilevanti ai fini del decidere, ne ha provocato la combustione spontanea, innescando incendi.
Che si trattasse di una situazione di effettivo pericolo risulta poi dai rilievi dell’ARPA Calabria svolti sul posto e riportati nella motivazione del decreto di sequestro penale, non contestata quanto al fatto specifico, secondo i quali il fumo “acre e maleodorante” che ristagnava sul posto presentava una concentrazione illegale di benzo(a)pirene, sostanza notoriamente inquinante e cancerogena, pari a 5,67 ng/m3 a fronte di un valore obiettivo limite di 1 ng/m3.
È poi evidente che, nel caso concreto, i rimedi ordinari, previsti in questo caso dal d.lgs. 152/2006 erano rimasti inefficaci, dato che la procedura di bonifica del sito non aveva, e non ha allo stato, condotto ad alcun esito favorevole.