Regolamento comunale e realizzazione di stazioni radio base (2/2023)

T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 20 marzo 2023, n. 438

Il ricorso contesta la legittimità del regolamento comunale con il quale viene disciplinata l'installazione di impianti di radiotelefonia.


Nell’accogliere le doglianze la sentenza richiama preliminarmente il quadro giurisprudenziale vigente in materia, a mente del quale:
-) "In tema di autorizzazione alla realizzazione di stazioni radio base per la telefonia mobile, deve ritenersi illegittimo il regolamento comunale che vieti l'istallazione di tali impianti in aree diverse da quelle individuate dal comune, comportando una limitazione alla localizzazione in aree generalizzate del territorio" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 10.3.2021, n. 1597, confermata in appello dal Consiglio di Stato - sentenza n. 4914 del 16.6.2022- che ha altresì precisato "(...) non è in discussione la sussistenza del potere dei Comuni di adottare regolamenti in materia. Deve invece essere indagato il perimetro che la norma primaria assegna all'esercizio di tale facoltà dell'ente locale. Al riguardo, la giurisprudenza (cfr. Cons. St., 30 settembre 2015, n. 4577; 9 gennaio 2013, n. 44) relativa alle norme innanzi citate ha chiarito che: - "la disciplina generale della localizzazione degli impianti di telefonia mobile (id est: la introduzione di prescrizioni generali relative alle distanze minime da rispettare nel caso di installazione di impianti di tal fatta, nonché la fissazione dei limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici), è riservata allo Stato"; - "alle regioni ed ai comuni è consentito - nell'ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile... quali, ad esempio, il divieto di collocare antenne su specifici edifici (ospedali, case di cura etc.), mentre non è consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in criteri distanziali generici ed eterogenei");
-) "Il piano di rete e il regolamento per la localizzazione e realizzazione degli impianti radioelettrici sono illegittimi nella parte in cui obbligano i gestori a collocare i nuovi impianti esclusivamente nei siti individuati dal piano di rete comunale, con divieto di allocazione su altri siti del territorio comunale" (Tar Lazio, Latina, n. 232/2017; in senso analogo Tar Campania, Salerno, Sez. II, n. 1944/2016)" (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 16.11.2020, n. 5223);
-) più nello specifico, "Il regolamento previsto dall'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti stazioni radio base, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali, ecc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale. Deve allora ritenersi consentito ai comuni, nell'esercizio dei loro poteri di pianificazione territoriale, di raccordare le esigenze urbanistiche con quelle di minimizzazione dell'impatto elettromagnetico, ai sensi dell'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 8, prevedendo con regolamento anche limiti di carattere generale all'installazione degli impianti, purché sia comunque garantita una localizzazione alternativa degli stessi, in modo da rendere possibile la copertura di rete del territorio nazionale. Possono, quindi, ritenersi legittime anche disposizioni che non consentono, in generale, la localizzazione degli impianti nell'area del centro storico (o in determinate aree del centro storico) o nelle adiacenze di siti sensibili (come scuole e ospedali), purché sia garantita la copertura di rete, anche nel centro storico e nei siti sensibili, con impianti collocati in altre aree. In definitiva, ciò che risulta necessario è che la possibile interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico e che, comunque, i criteri localizzativi adottati non si trasformino in limitazioni alla copertura di rete. È necessario cioè che il limite o il divieto posto dall'ente locale non impedisca la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio, Deve, quindi, esservi un equo contemperamento tra l'interesse urbanistico perseguito dal Comune e l'interesse alla piena ed efficiente copertura di rete" (T.R.G.A Trentino-Alto Adige, Trento, Sez. I, 31.8.2020, n. 145).
Nella fattispecie, dalla deliberazione comunale di approvazione del regolamento si evince anzitutto l'assenza di un minimo di istruttoria tecnica adeguata circa l'individuazione delle aree in modo da contemperare al meglio le esigenze urbanistico-edilizie e le esigenze, di rilievo parimenti pubblico, di consentire una capillare copertura del servizio del territorio.
Si osserva, a tal proposito, che:
a) la proposta di deliberazione del sindaco richiama unicamente l'avvenuta istituzione di una commissione con l'obiettivo di individuare tre diverse zone del territorio comunale, rispettivamente "non idonee", "di attenzione" e "compatibili", ma non è chiara la natura - tecnica o politica - della commissione né se - e come - questa abbia effettivamente operato e se il regolamento sia frutto di eventuali conclusioni;
b) dal verbale della deliberazione consiliare emerge altresì come la scelta definitiva delle aree da indicare (poi "calate" nella planimetria) sia dipesa anche da una concertazione di livello "politico" tra la maggioranza e la minoranza consiliare sulla base di motivazioni non supportate da istruttoria di carattere tecnico, peraltro non menzionata;
c) non emergono ulteriori atti istruttori propedeutici all'adozione della suddetta deliberazione e tesi a corroborare l'adeguato bilanciamento dei rispettivi valori come sopra evidenziato.
Da quanto esposto non risulta dunque che il comune, nell'individuare le zone dove ammettere gli impianti, abbia verificato la reale compatibilità delle aree definitivamente individuate con l'esigenza di salvaguardare specifici valori di carattere urbanistico e, nel contempo, dare adeguata copertura a tutto il territorio evitando interferenze, ma ha posto un essere una aprioristica valutazione priva di adeguata ponderazione anche in termini di idoneità dei siti.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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