CONS. STATO, sez. V, 9 marzo 2023, n. 2518
L’ordinanza sindacale non fa riferimento alcuno agli artt. 50, comma 3, e 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, né tanto meno a situazioni di turbativa dell’ordine e sicurezza pubblica. Per tali ragioni essa non può pertanto essere ricondotta alle attribuzioni del sindaco quale ufficiale di governo ai sensi delle medesime disposizioni.
Attraverso il richiamo agli artt. 10, comma 3, della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi), e 17-ter, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, risulta invece che il provvedimento impugnato è stato adottato in ragione dell’esercizio di un’«attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l’autorizzazione». Sotto il profilo ora evidenziato ne va dunque confermata la natura gestionale, già ritenuta dalla sentenza di primo grado, quale atto di esercizio del potere di controllo sul regolare esercizio delle attività commerciali di somministrazione, e di repressione di quelle abusivamente svolte.
Non sono inoltre configurabili gli ulteriori presupposti prospettati dall’appello per derogare alla generale competenza dirigenziale discendente della natura giuridica ora esposta, ai sensi dell’art. 107 del testo unico delle leggi di ordinamento degli enti locali. Infatti, secondo il principio di legalità cui sono informati i poteri amministrativi, l’art. 2 della legge quadro sull’ordinamento della polizia locale, a mente del quale il sindaco «adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti», richiede una specifica base normativa, ulteriore a quella espressa dalla disposizione ora in esame in modo generalizzato, la cui funzione consiste unicamente nel definire sul piano ordinamentale il ruolo e le funzioni di polizia locale del vertice dell’amministrazione comunale. La possibilità consentita dalla legge finanziaria per il 2001 di devolvere ai componenti dell’organo esecutivo il potere di adottare atti di gestione amministrativa presuppone invece modifiche «regolamentari organizzative» che nel caso di specie nemmeno si deduce essere state adottate.