CONS. STATO, sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3335
L'art. 5, comma 2 lettera b, del Regolamento comunale del Comune di Lecce prevede che: "2. Ai fini del comma 1, è comunque vietata: ... b) l'installazione di impianti per telefonia mobile e degli impianti di trasmissione televisive digitali terrestri (sistema DVB-H - Digital Video Broadcasting and Handheld) sugli immobili di cui alla lettera a), numeri .... 6)", e cioè, per quanto di rilievo, "all'interno delle aree sensibili elencate nell'allegato A e definite nei limiti nelle cartografie dell'allegato B".
In disparte la legittimità di tale disposizione, deve evidenziarsi come la stessa vieti "l'installazione di impianti per telefonia mobile". In base al chiaro tenore di tale disposizione, non appare sostenibile che la stessa possa legittimamente giustificare il provvedimento di divieto impugnato nella parte in cui impedisce il "rinforzo strutturale dell'antenna" e l'"aggiornamento tecnologico" dell'impianto di Wind Tre S.p.A.
Tali interventi non possono in alcun modo essere qualificati "installazioni" ex novo, trattandosi evidentemente di attività che accedono ad un impianto già legittimamente realizzato; per tale ragione, il provvedimento di diniego risulta illegittimo, basandosi su presupposti errati, ovvero su una disposizione regolamentare alla quale non è possibile ricondurre la fattispecie concreta.