CONS. STATO, sez. VI, 9 maggio 2023, n. 4647
I comuni possono incidere sulla localizzazione degli impianti di telefonia mobile a patto che la regolamentazione non abbia l'effetto di vietare indiscriminatamente l'istallazione di essi su tutto il territorio comunale. In altri termini è precluso alle amministrazioni comunali d'introdurre nei piani regolatori e negli altri strumenti pianificatori - regolamento comunale per gli impianti - divieti o limitazioni generalizzati o, comunque, estesi ad intere zone comunali con l'effetto di non assicurare i livelli essenziali delle prestazioni che l'amministrazione è tenuta a garantire su tutto il territorio nazionale (Cons. Stato, Sez. VI, 23 gennaio 2018, n. 444; si veda anche Cons. Stato, Sez. VI, 9 giugno 2022, n. 4689).
Alla luce di questi principi, correttamente il primo giudice ha ritenuto che:
- tenuto conto delle disposizioni del d.lgs. n. 259/2003 e delle caratteristiche tecniche degli impianti de quibus, non è legittimo ritenere che l'installazione sia consentita esclusivamente nei siti puntualmente individuati nel c.d. piano delle antenne;
- il regolamento comunale non può avere l'effetto pratico di vietare l'installazione degli impianti in zone estese del territorio comunale e, comunque, di impedire l'accesso a nuovi operatori che non abbiano la possibilità, tecnica e/o giuridica, di utilizzare i siti individuati dal comune;
- il principio di precauzione non può essere invocato utilmente se è intervenuto il parere radio protezionistico favorevole dell'ARPAM;
- l'assimilazione ex lege degli impianti in questione alle opere di urbanizzazione primaria non implica che gli stessi, per poter essere realizzati, debbono essere previsti dal P.R.G. o dal c.d. Piano antenne;
- l'assimilazione è invece limitata al fatto che gli impianti in argomento sono compatibili con qualsiasi zonizzazione del territorio comunale, al pari, ad esempio, delle strade, delle fognature, delle reti dei servizi pubblici essenziali, e non riguarda, in generale, il profilo urbanistico-edilizio, salvo che non vengano in rilievo esigenze di tutela di beni architettonici, paesistici, etc., o non emerga un conflitto con disposizioni specifiche afferenti altri interessi pubblici rilevanti (ad esempio, interferenze con il traffico aereo).