CONS. STATO, sez. VI, 23 maggio 2023, n. 5089
Alla luce della normativa di riferimento e delle precisazioni fornite dalla giurisprudenza, deve ritenersi che previsioni regolamentari (dettate a livello comunale alla stregua della pertinente disciplina statale e regionale), recanti divieti di localizzazione in talune aree del territorio comunale, siano illegittime, salvo che:
i) la interdizione di allocazione di impianti in specifiche aree del territorio comunale risponda a particolari esigenze di interesse pubblico, tendendo alla tutela di interessi sensibili, di regola costituzionalmente rilevanti;
ii) non siano pregiudicate le esigenze di celere sviluppo, di efficienza e di funzionalità della rete di comunicazione elettronica, non impedendosi - per effetto del limite o del divieto posto dall'ente locale - la capillare distribuzione del servizio all'interno del territorio;
iv) non siano derogati i valori soglia definiti dalla legislazione statale.
Declinando tali principi al caso di specie si osserva come il regolamento comunale censurato non introduca invero, alcun limite generalizzato all'installazione degli impianti ma detti, al contrario, un divieto circoscritto ad una determinata categoria di beni (immobili sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. n. 42/2004). Tale divieto risulta, quindi, limitato esclusivamente ad alcuni beni e giustificato in considerazione del pregio storico-artistico. Inoltre, tale divieto non pregiudica lo sviluppo della rete di comunicazione elettronica, proprio in quanto non riferito a porzioni più o meno vaste del territorio ma a singoli beni. Pertanto, risulta corretta l'affermazione del primo giudice che, implicitamente, nega che quello in esame sia un divieto generalizzato, osservando, al contrario, come sia circoscritto a beni che "rappresentano intuitivamente la minor parte degli stabili che compongono il nucleo urbano".