T.A.R. CALABRIA, Catanzaro, 20 marzo 2023, n. 438
Le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, straordinarie previsioni che legittimano l'intervento della p.a. in casi eccezionali ed imprevedibili per il quale il legislatore non può configurare poteri di intervento tipici.
Orbene, è costante la giurisprudenza nell'affermare che "trattandosi di manifestazione di un potere residuale e atipico, a rischio di frizione con il principio di legalità dell'azione amministrativa, il suo esercizio legittimo è condizionato dall'esistenza dei presupposti tassativi, di stretta interpretazione, di pericolo per l'igiene, la sanità o l'incolumità pubblica, pericolo che deve essere peraltro dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabili interventi immediati ed indilazionabili" (v. tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 16.2.2010, n. 868; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 15.10.2012, n. 2006; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 13.6.2012, n. 2799; T.A.R. Sardegna, Sez. I, 30.11.2012, n. 1080; Cons. St., Sez. V, 20.2.2012, n. 904).
Alla ratio della loro previsione consegue che la "capacità delle ordinanze extra ordinem di derogare a norme legislative vigenti è consentita solo se temporalmente delimitata e comunque nei limiti della concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare; l'assoluta imprevedibilità della situazione da affrontare non è un presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze sindacali extra ordinem; l'ordinanza può essere adottata solo ove non sia possibile fronteggiare la situazione con i provvedimenti tipici già previsti dall'ordinamento; la situazione di pericolo deve essere attuale rispetto al momento dell'adozione del provvedimento; le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere adeguatamente motivate ed istruite" (cosi, Consiglio di Stato, Sez. V, 4.2.2015, n. 533; id., Sez. V, 3.6.2013, n. 3024; id., Sez. VI, 31.5.2013, n. 3007; id., Sez. V, 25.5.2012, n. 3077).
L'impugnata ordinanza contingibile e urgente si fonda precipuamente sull'intenzione dell'amministrazione di accogliere le istanze - scaturite da non meglio contestualizzate denunce, perplessità e preoccupazioni per i possibili effetti dannosi sulla salute della nuova tecnologia 5G, proveniente sia da cittadini ed associazioni - come pure su affermazioni attinenti (sempre in termini generici) il mondo scientifico e che hanno avuto eco anche in ambito locale con sollecitazioni all'amministrazione comunale, ma non su una situazione di precipuo pericolo a livello locale, adeguatamente accertata anche sulla base di appropriate verifiche a carattere tecnico-scientifico, tale da rendere inconferenti, nel predetto territorio comunale, le valutazioni e le determinazioni assunte al livello statale. In sostanza, l'ordinanza è stata emessa in difetto di un effettivo pericolo grave ed attuale per l'incolumità pubblica - essendo piuttosto emanata sulla base di una anticipata applicazione del principio di precauzione.
Parimenti, risultano del tutto generici ed avulsi dall'ambito territoriale comunale i riferimenti ad un documento di orientamento sulle questioni emergenti in materia di salute e ambiente presentato dal Comitato Scientifico sui rischi sanitari, ambientali ed emergenti (SCHEER) della Comunità europea alla Commissione Europea nel 2019. A ciò deve soggiungersi che la valutazione sui rischi connessi all'esposizione derivante dagli impianti di telecomunicazioni è di esclusiva pertinenza dell'A.R.P.A., organo deputato al rilascio del parere prima dell'attivazione della struttura.
Inoltre, l'ordinanza impugnata è stata emessa nel difetto di ulteriori requisiti dell'imprevedibilità ed urgenza in relazione a situazioni eccezionali, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti, posta la regolamentazione della l. n. 36/2001 ("Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici") ispirata, anzitutto, (v. art. 1) alla tutela di salute ed ambiente con interventi cautelativi gusto principio di precauzione.