Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2023)

CONS. STATO, sez. VI, 22 marzo, n. 2926
Le ordinanze contingibili e urgenti sono, invero, rivolte alla disciplina del caso concreto e sono connotate da atipicità: la fonte primaria non disciplina in maniera specifica né i presupposti di applicazione di tali provvedimenti, facendosi riferimento genericamente alla necessità, urgenza e contingibilità, la cui individuazione concreta compete all'autorità amministrativa deputata, né tantomeno il contenuto, che può estrinsecarsi in una serie di provvedimenti che si rivelino idonei a fronteggiare quella determinata situazione. È indubbio, tuttavia, che il fondamento del potere di ordinanza debba comunque essere identificato nella legge, non potendo esso risiedere nella necessità in sé.
Come costantemente rilevato dalla giurisprudenza (cfr., tra le ultime, Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2022 n. 9846), le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all'uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.


Nel caso di specie, il Comune di Mignano Monte Lungo, nel disporre la rimozione della sbarra, ha fatto uso di una serie di poteri, discendenti da altrettante previsioni normative distinte, non coordinati tra di loro, preferendo generalizzare l'intervento di imposizione dell'obbligo di rimozione della sbarra apposta richiamando sia norme specifiche [quali l'art. 55 l. 2248/1865 (allegato F), sulla "ostruzione" delle strade il quale stabilisce, che nessuno può senza mandato o licenza dell'amministrazione fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, né alterarne la forma od invaderne il suolo e che è proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, nonché alle piantagioni che appartengono alla strada stessa; b) l'art. 15 d.lgt. 1° settembre 1918, n. 1446, convertito con modificazioni con l. 17 aprile 1925, n. 473, in materia di funzioni di vigilanza e polizia sulle strade vicinali esercitate dal Sindaco; c) l'art. 14, comma 4, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (recante il Codice della strada)] sia norme generali sul potere sindacale di adozione di provvedimenti contingibili e urgenti.
Il sopra descritto pot-pourri normativo, che il comune ha ritenuto di richiamare nell'ordinanza sindacale n. 23/2016, non conduce al risultato voluto dall'ente locale, non solo perché le disposizioni generali sul potere contingibile e urgente intervengono solo nel caso in cui non possono già essere utili alla vicenda amministrativa, che pretende una soluzione urgente e concreta, norme specifiche che debbono prioritariamente essere applicate, ma anche perché proprio per l'applicazione delle disposizioni di settore più sopra richiamate deve escludersi che esse si rivolgano alla competenza sindacale.
Ed infatti, come è noto, la giurisprudenza ha più volte affermato che il potere di autotutela esecutiva possessoria sui beni di proprietà pubblica, che era indubbiamente attribuito al sindaco dall'art. 378 l. 2248/1865, all. F, deve ritenersi trasferito ai dirigenti (ovvero per gli enti privi di dirigenti agli organi che ne svolgono i compiti) dal d.lgs. 267/2000, atteso che la riforma degli enti locali (e del loro ordinamento), provocata prima dalla l. 8 giugno 1990, n. 142 e quindi dal d.lgs. 267/2000, ha comportato l'affermazione di un principio generale in ordine alla distinzione delle funzioni, tra quelle d'indirizzo politico e quelle di gestione dell'amministrazione pubblica, riservando queste ultime alle figure amministrativo-dirigenziali. L'attività di sgombero di proprietà comunali ovvero di aree che siano (almeno ritenute) di pubblico utilizzo non ha, infatti, il minimo contenuto "politico" trattandosi di attività di mera gestione, mentre l'art. 107, comma 5, del predetto testo normativo fa espressamente salve solo le competenze del sindaco previste dall'art. 50 e dall'art. 54, vale a dire le competenze espressamente attribuitegli dalla legge in determinate materie e, specificatamente, in materia di ordinanze contingibili e urgenti e di ordine e sicurezza pubblica (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. VI, 24 aprile 2018 nn. 2519 e 2520).

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