CONS. STATO, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5210
Stante la comprovata possibilità di effettuare interventi di messa in sicurezza alternativi alla demolizione, che non si presentava quale misura ad esito vincolato, e considerato il tempo decorso tra l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente e l'esecuzione delle opere, il Collegio ritiene che la mancata notifica del provvedimento impugnato e la violazione delle garanzie partecipative che ne è seguita abbia pregiudicato l'appellante, privandolo in effetti della concreta possibilità di conservare il bene con quanto ivi contenuto o comunque di organizzarsi per tempo al fine di recuperare i materiali (le pietre arenarie) di cui si componeva il manufatto.
Infatti, nel caso di specie le esigenze di tutela della pubblica incolumità dovevano e potevano essere contemperate con gli interessi dell'appellante, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che impongono di privilegiare, tra le varie opzioni percorribili dall'amministrazione nell'esercizio della discrezionalità ad essa spettante, quella che consente la salvaguardia degli interessi pubblici con il minor sacrificio per la situazione soggettiva del privato.
Alla luce di ciò il danno lamentato dall'appellante è conseguito alla demolizione che - per le modalità con cui è stata concretamente eseguita (senza cioè neppure notificare l'ordinanza contingibile e urgente, assegnare all'interessato un termine per effettuare la messa in sicurezza del fabbricato o far precedere l'esecuzione dei lavori, avvenuta soltanto dopo un considerevole intervallo temporale, da una opportuna valutazione tecnica preliminare in ordine alla tipologia di intervento da eseguire) - lo ha privato della chance di conservare il bene di cui egli era comproprietario.