La riforma costituzionale sull’insularità: profili innovativi e attuazione (2/2023)

Con la Legge Costituzionale n. 2 del 7 novembre 2022, recante “Modifica all’art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall’Insularità” è stato inserito un nuovo comma nell’articolo 119 della Costituzione: «la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità».

Tale innovazione mira a promuovere e garantire le peculiarità di tali territori sotto molteplici profili quali quello storico e naturalistico (cfr. https://www.riformeistituzionali.gov.it/it/pubblicata-la-legge-costituzionale-sullinsularita/). Indubbiamente tali territori scontano problemi demografici nonché di collegamento territoriale, ciò che può incidere sull’esercizio di libertà fondamentali tutelate dalla Costituzione. Tale previsione mira a garantire l’effettività dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della eguaglianza sostanziale, nonché dei doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. Tale previsione potrà quindi rappresentare un parametro per valutare la legittimità delle leggi ed il legislatore dovrà tener conto della riforma in vari ambiti: infrastrutture, fiscalità, trasporti, finanziamenti maggiori per la garanzia dei servizi pubblici.

 

Come noto con la riforma del 2001 era venuto meno ogni riferimento espresso alla valorizzazione delle isole e del Mezzogiorno e ai relativi contributi speciali, ma ciò non ha impedito interventi del giudice costituzionale volti a salvaguardare le peculiarità di tali territori. Si pensi alla nota sentenza n. 6 del 2019 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), «nella parte in cui, nel triennio 2018-2020 e nelle more della definizione dell’accordo di finanza pubblica, non riconosce alla Regione autonoma Sardegna adeguate risorse»: decisione che ha valorizzato proprio l’elemento della insularità come parametro di giudizio e gli svantaggi  strutturali.

A livello unionale la coesione economica, sociale e territoriale è un valore fondamentale e l’art. 174 TFUE prevede tra gli obiettivi perseguiti a livello unionale la riduzione del «divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite. Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna». In tale contesto una certa sensibilità per la questione insulare si riscontra nella Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2022 che ha individuato una pluralità di problemi per le isole europee e tende a favorire una politica unionale “mirata” per le isole.

Dal punto di vista del “seguito” della riforma è interessante notare che la Regione Sardegna ha recentemente deciso di impugnare la legge di bilancio 2023 che ha previsto uno stanziamento in favore delle isole maggiori italiane, allegando anche il “nuovo” principio costituzionale. Nel ricorso è stata addotta per prima proprio la violazione dell'art. 119 Cost. riformato e in particolare la violazione dell'«obbligo di approntare adeguate risorse  per  superare  gli  svantaggi  derivanti dalla condizione d’insularità» gravante, secondo la ricorrente, in primo luogo sullo Stato. Il ricorso sembra fondarsi prevalentemente sulla precedente decisione n. 6/2019 corte cost. (tant’è che è invocato tra i parametri anche l’art. 136 cost.) e su un vizio di irragionevolezza dello stanziamento: sarà, quindi, interessante verificare il ruolo che giocherà la riforma costituzionale nelle argomentazioni della corte, con l’avvertenza, però, che quello della insularità appariva già un parametro “implicito” di legittimità costituzionale.

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