La Corte costituzionale evidenzia alcune peculiarità relative alle fonti del diritto in ambito energetico (1/2023)

sentenza 216/2022

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Udienza pubblica del 13/09/2022; Decisione del 13/09/2022
Deposito del 21/10/2022; Pubblicazione in G.U. 26/10/2022, n. 43

La decisione che qui si segnala riguarda alcune norme contenute in una legge regionale del Friuli-Venezia Giulia (L.R. 16/2021), il cui art. 4, ai commi 17 e 18, pone dei limiti e delle condizioni per l’installazione di impianti fotovoltaici sul territorio regionale.
I parametri individuati dall’Avvocatura generale dello Stato erano prima di tutto l’art. 117, tanto con riferimento al III comma, Cost. (“in relazione ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia»), quanto con riferimento al I comma, Cost. (“in relazione all’art. 15, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001”).


Venivano poi indicati quali parametri di legittimità costituzionale anche gli artt. 41 e 97 Cost. e gli artt. 4 e 5 dello Statuto regionale.
Dopo aver circoscritto il thema decidendum e aver superato le eccezioni prospettate dalla difesa regionale, la Consulta ha richiamato alcuni punti già consolidati della propria giurisprudenza. In particolare, il giudice delle leggi ha sottolineato che la disciplina delle abilitazioni degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, riconducibile alla materia “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, III comma, Cost.), deve “conformarsi ai principi fondamentali, previsti dal d.lgs. n. 387 del 2003”.
Inoltre, in attuazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. in parola, la normativa ‘di abilitazione’ deve essere conforme a quanto disposto dalle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, approvate con un decreto ministeriale nel 2010. Secondo la Corte costituzionale, le linee guida appena citate, essendo state approvate in sede di conferenza unificata, esprimono il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e finiscono per essere vincolanti su tutto il territorio nazionale, costituendo, “in settori squisitamente tecnici”, il completamento della normativa primaria Anche le disposizioni contenute nelle Linee guida, quindi, «sono annoverate – per giurisprudenza costante […] – tra i principi fondamentali della materia, vincolanti nei confronti delle Regioni», come già chiarito nella sentenza n. 77 del 2022. A ciò si deve poi aggiungere che con le Linee guida si sono contemperati diversi interessi, rilevanti per il rispetto di obblighi assunti in sede internazionale e sovranazionale. L’autonomia regionale nell’ambito in questione, quindi, si colloca a valle rispetto alla disciplina sin qui evocata; e da ciò discende l’illegittimità della legge regionale impugnata.
La decisione in parola, in ultima analisi, sembra meritevole di una segnalazione perché la Consulta ha qui ribadito, pur limitatamente a un settore determinato, la particolare rilevanza di una fonte secondaria come le Linee guida. Esse, per i motivi sopra esposti, finiscono infatti per l’assumere una posizione di particolare forza, giungendo a essere un parametro di legittimità costituzionale.

Osservatorio sulle fonti

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