Il 12 novembre 2023, alla scadenza del proprio mandato novennale, la professoressa Silvana Sciarra è cessata dalla carica di Giudice della Corte costituzionale[1]. Stante il divieto di prorogatio sancito dall’art. 135, comma 4° Cost.[2], oltre che l’ufficio di Giudice, Sciarra ha lasciato vacante l’incarico di Presidente della Corte costituzionale.
Come accaduto altre trentasei (36) volte dal 1956[3], la Corte costituzionale ha quindi provveduto a individuare al proprio interno un Presidente facente funzione, così da consentire la convocazione e lo svolgimento delle sedute nel periodo di vacanza del vertice del collegio. Ad assumere tale incarico è stato il professor Augusto Antonio Barbera[4].
Le ragioni che usualmente conducono all’individuazione del Presidente f.f. rinviano al principio di continuità funzionale degli organi costituzionali, talvolta erroneamente identificato con l’istituto della prorogatio. Come affermato in autorevole dottrina, la prorogatio non costituisce «l’unica incarnazione positiva del principio di continuità funzionale, presentandosi […] come istituto funzionale ad esso, […] in concorso o in alternanza con altri consimili»[5]. Pertanto, l’esclusione della prorogatio per i singoli Giudici costituzionali non può riflettersi a detrimento della doverosa continuità nell’esercizio delle proprie funzioni da parte della Corte costituzionale nel suo complesso, a cui la figura del Presidente f.f. appare strumentale.
Ciononostante, il Presidente f.f. non riceve una disciplina positiva nelle leggi costituzionali e nel Regolamento generale della Corte.
Per quanto concerne i poteri del Presidente f.f., si ritiene ragionevole attribuire a questi le medesime prerogative spettanti al Presidente di pieno diritto, seppure esercitate con un elevato grado di autolimitazione per via della transitorietà del ruolo. Probabilmente, a risultare compressi non sono i poteri relativi all’organizzazione interna della Corte – l’esercizio dei quali costituisce la ragione precipua, e forse unica, per l’individuazione del Presidente f.f. – quanto piuttosto i poteri a più elevata “politicità”, con particolare riferimento al potere c.d. di esternazione.
Data l’assenza di riferimenti al Presidente f.f., mancano, di conseguenza, norme relative alla procedura per la sua individuazione. Esso – formalmente – non è eletto, non è nominato dal Presidente uscente, non è nominato o ‘auspicato’ da altri organi di rilievo costituzionale. Tuttavia, si ritiene che la nomina sia stata determinata da una delibera del collegio, pur in assenza di riscontri formali. Tracce di un’avvenuta elezione del Presidente f.f. si ritrovano nei retroscena regalateci dalle più informate agenzie di stampa[6].
I caratteri normalmente ricorrenti nelle figure chiamate di volta in volta a ricoprire l’incarico sono due: (i) l’avere la più elevata anzianità nel collegio; (ii) l’essere Vicepresidente della Corte[7]. L’assunzione dell’incarico di Presidente f.f. da parte del Giudice Barbera si è collocata in parziale discontinuità con le già menzionate tendenze.
Pur essendo infatti il Giudice Barbera il membro più anziano per carica della Corte costituzionale, insieme ai Giudici Modugno e Prosperetti, non è tuttavia il Giudice costituzionale anagraficamente più anziano[8]. La scelta tra Modugno, Barbera e Prosperetti è stata quindi probabilmente mossa da fattori diversi e più opportunamente connessi all’indirizzo del collegio.
Ulteriore elemento di discontinuità consiste nel fatto che Barbera non ha mai ricoperto l’incarico di Vicepresidente della Corte. L’incarico in questione, tuttavia, era anch’esso vacante, stante la concomitante cessazione del mandato dei Vicepresidenti De Pretis e Zanon con quello della Presidente emerita Sciarra.
Così riassunti i profili essenziali del Presidente f.f., resta da comprendere come qualificare la modalità di attuazione del principio di continuità funzionale. Appurata la sua collocazione praeter legem, stante l’assenza di una disciplina positiva, le opzioni che appaiono più verosimili in ordine alla costituzione dell’organo risultano essere l’esistenza o di una consuetudine costituzionale o di una convenzione costituzionale.
La costanza e la frequenza con cui la Corte costituzionale, nel corso della propria storia, ha proceduto all’individuazione di Presidenti f.f. lascerebbero trasparire il carattere della diuturnitas. Mancano tuttavia elementi utili ad accertare la convinzione del collegio di dover necessariamente procedere a tale nomina, configurando una opinio juris ac necessitatis.
Pertanto, con maggiore cautela, si ritiene la scelta di procedere all’elezione di un Presidente f.f. della Corte costituzionale frutto di una convenzione costituzionale o, addirittura, una regola di correttezza, che suggerisce di non procedere immediatamente all’elezione del nuovo Presidente se il collegio non risulta ancora completamente formato.
Un ultimo dato cui vale la pena prestare è la rilevanza politica che, internamente all’organo, l’incarico di Presidente f.f. assume nella successiva elezione – ampiamente disciplinata – del Presidente della Corte costituzionale. Dal 1956 ad oggi, in ben diciannove (19) casi sui trentacinque (35) antecedenti Barbera, il Presidente f.f. in carica è stato eletto Presidente della Corte costituzionale[9]. Se limitiamo lo sguardo solamente al nuovo millennio, nel periodo successivo alla presidenza Granata, la dinamica diviene ancora più evidente con quindici (15) Presidenti f.f. in carica eletti Presidenti della Corte sui ventitré (23) totali[10].
Dopo quasi un mese di vacanza del vertice, l’11 dicembre scorso, è stata convocata l’elezione del nuovo Presidente della Corte costituzionale[11].
Al momento dell’elezione, la Corte risultava composta da soli quattordici giudici, in attesa dell’elezione di un nuovo Giudice da parte del Parlamento in seduta comune al posto di Sciarra. Alla data in cui si scrive (14/12/2023) risulta peraltro scaduto il termine, fissato in legge costituzionale, di un mese dall’avvio della vacanza per provvedere alla sostituzione[12].
Il 12 dicembre 2023 la Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha eletto all’unanimità Augusto Antonio Barbera Presidente della Corte costituzionale[13]. Il Presidente Barbera ha quindi subito nominato vicepresidenti i Giudici Modugno, Prosperetti e Amoroso[14].
Le peculiarità occorse nell’elezione del Presidente Barbera – svoltesi in una congiuntura particolarissima per il collegio – hanno consentito di definire con più precisione i contorni del Presidente f.f. della Corte costituzionale, un organo che, per quanto transitorio e praeter legem, appare dirimente nello stabilire gli assetti futuri della Corte nei momenti di passaggio fra una presidenza e l’altra.
[1] Sito della Corte costituzionale, Pag. I Presidenti (https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/composizione/presidenti.do): «Silvana Sciarra. Silvana Sciarra, prima donna eletta dal Parlamento come Giudice presso la Corte costituzionale italiana, ha iniziato il suo mandato nel novembre 2012 […]. Termina il mandato il 12 novembre 2023» (14/12/2023).
[2] Il divieto di prorogatio fu introdotto con l. cost. n. 2/1967, che, modificando la disposizione dell’art. 135 Cost., stabilì la necessaria cessazione dei Giudici costituzionali sia dalla carica sia dall’esercizio delle funzioni al termine del mandato novennale.
[3] Sito della Corte costituzionale, Pag. I Giudici (https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/composizione/giudicicostituzionali.do) (14/12/2023).
[4] Sito della Corte costituzionale, Pag. Il Presidente (https://www.cortecostituzionale.it/jsp/consulta/composizione/Presidente-facente-funzioni_AugustoAntonioBarbera.do) (07/12/2023).
[5] Cfr. Prorogatio (dir. cost.), in Enciclopedia del diritto, XXXVII, Giuffré Editore, Milano, 1988, p. 431.
[6] Fischietti S., ANSA, Domani la consulta elegge il suo nuovo Presidente, Roma, 11 dicembre 2023 (11/12/2023): «A far ritenere probabile l'elezione di Barbera - che resterebbe al vertice della Corte costituzionale per un anno - è il consenso unanime raggiunto sul suo nome quando si è trattato di indicare il successore pro tempore di Sciarra. Per lui hanno votato anche i giudici "più titolati" dal punto di vista dell'anzianità alla Consulta (che resta il parametro di riferimento nell'elezione del presidente), a partire dal vicepresidente Franco Modugno». (2023-12-11T12:07:00+01:00 FH ANSA)
[7] Dal 2005 ad oggi, i Vicepresidenti in carica divenuti Presidenti f.f. sono stati i Giudici Sciarra, Amato, Coraggio, Morelli, Carosi, Lattanzi, Napolitano, Mazzella, Gallo, Maddalena, De Siervo, Amirante, Flick, Bile. Nello stesso arco temporale gli unici a ricoprire l’incarico di Presidente f.f. senza poter già vantare la qualifica di Vicepresidente della Corte sono stati i Giudici Marini e Cassese.
[8] Cfr. Sito della Corte costituzionale, Pag. I Giudici, cit. (07/12/2023). I Giudici Modugno, Barbera e Prosperetti sono stati eletti congiuntamente dal Parlamento in seduta comune il 16 dicembre 2015 e congiuntamente hanno giurato il 21 dicembre 2015. Modugno è il giudice anagraficamente più anziano, essendo nato il 3 maggio 1938.
[9] ibidem.
[10] ibidem.
[11] Comunicato stampa della Corte costituzionale, Domani elezione del Presidente della Corte e consueto incontro con la stampa – Accrediti: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20231211094748.pdf (14/12/2023).
[12] Art. 5, 2° comma, l. cost. 22 novembre 1967, n. 2: «In caso di vacanza a qualsiasi causa dovuta, la sostituzione avviene entro un mese dalla vacanza stessa». Sugli organi di stampa già si fa strada uno scenario deprecabile, ossia il rinvio della sostituzione in oggetto al dicembre 2024, quando dovranno sostituirsi altri tre giudici costituzionali di nomina parlamentare. Cfr. Fischietti S., ANSA, Domani la consulta elegge il suo nuovo Presidente, cit. (11/12/2023): «Troppo alto il quorum richiesto per le prime tre votazioni, i 2/3, per poter essere raggiunto senza un accordo tra maggioranza e opposizione, allo stato improbabile considerato che si tratta di eleggere un solo giudice. Per questo non sembra senza fondamento l'ipotesi che la pratica possa essere rimandata a dicembre del 2024, quando scadranno altri tre giudici costituzionali di nomina parlamentare: si tratta di Barbera, del vicepresidente Franco Modugno e del giudice Giulio Prosperetti, tutti eletti nel 2015».
[13] Comunicato stampa della Corte costituzionale, Augusto Antonio Barbera è il nuovo Presidente della Corte costituzionale: https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20231212103529.pdf (14/12/2023). Per completezza, si segnala che Barbera è stato eletto Presidente con tredici (13) suffragi favorevoli e una (1) scheda bianca. A renderlo noto è lo stesso Presidente della Corte, immediatamente dopo la sua elezione, nella conferenza stampa del 12 dicembre scorso. Una registrazione integrale della conferenza stampa menzionata è disponibile sul sito della Corte costituzionale al link seguente: https://www.cortecostituzionale.it/presidente/eventi/conferenza-stampa-12-dicembre-2023/ (14/12/2023).
[14] ibidem.