Nella seduta del 13 dicembre 2023 del Comitato per la legislazione della Camera dei deputati è stata deliberata una proposta di indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa che, nelle intenzioni dei proponenti, verrà condotta congiuntamente all’omologo organo istituito al Senato a partire da questa legislatura.
L’oggetto specifico dell’indagine, come esplicitato nel corso della seduta da parte del Presidente Tabacci, consisterà nell’«analizzare le tendenze ormai consolidate da più legislature in tema di decretazione d’urgenza nonché, con riferimento più generale a tutta la produzione normativa, le anomalie che compromettono non solo la coerenza, la chiarezza e la precisione, ma anche l’efficacia e l’effettività delle norme, quali la redazione di testi normativi carente sul piano strutturale e lessicale e l’applicazione ancora molto limitata dell'analisi di impatto e degli altri strumenti per la qualità della regolazione». Il metodo indicato è quello di prevedere, in un arco temporale individuato fino al 30 settembre 2024, un ciclo di audizioni con soggetti istituzionali ed esperti, includendo «rappresentanti di organi giurisdizionali e di strutture amministrative della Presidenza del Consiglio e di soggetti esperti della materia, individuabili prevalentemente nel mondo accademico». Il tutto, come «aspetto fondamentale dell’iniziativa […] anche nell’ottica di sviluppare buone pratiche comuni», dovrebbe svolgersi congiuntamente con il Comitato per la legislazione del Senato. Ad ora, tuttavia, non risulta che quest’ultimo abbia deliberato né calendarizzato una discussione in tal senso.
Ad ogni buon conto, i profili di interesse dell’iniziativa risultano molteplici, sotto punto di vista differenti.
Anzitutto, l’iniziativa merita attenzione dal punto di vista contenutistico, alla luce delle indubbie tensioni a cui è sottoposta, da tempo, l’attività normativa rispetto ai principi costituzionali. Particolarmente opportuno appare il focus citato sulla decretazione d’urgenza (e sul procedimento parlamentare di conversione), alla luce del suo indubbio protagonismo quantitativo e qualitativo nella produzione normativa degli ultimi decenni.
In secondo luogo, il metodo del coordinamento intercamerale tra organi omologhi va accolto con particolare favore, specie nella prospettiva indicata dallo stesso Presidente Tabacci di possibili «modifiche legislative e regolamentari che consentano un raccordo istituzionale tra i due organismi, ad esempio prefigurando che i due Comitati congiunti possano svolgere le funzioni adesso attribuite alla Commissione bicamerale per la semplificazione». Si tratterebbe di una innovazione positiva sotto più profili, in quanto tale da tenere insieme: i) la distinzione dei due organi monocamerali, necessaria perché ciascuno possa nel “suo” ramo del Parlamento interloquire con Commissioni e Assemblea nel procedimento legislativo; ii) l’opportuno coordinamento tra i due organi omologhi, anche al fine di sviluppare appunto metodi e pratiche comuni, nell’auspicio di una omogeneità di interpretazione del ruolo e dei parametri di decisione; iii) infine, tale ipotesi contribuirebbe a offrire una soluzione ai problemi di composizione e funzionalità degli organi bicamerali, in relazione alla Commissione per la semplificazione, resi particolarmente complessi dalla riduzione del numero dei parlamentari e dalla conseguente difficoltà di individuarne tempi di convocazione e di mantenimento di una specializzazione tematica dei componenti.
In terzo luogo, vi è anche una ragione squisitamente procedurale a destare attenzione. La delibera segue l’iter dell’art. 144, comma 1, del regolamento della Camera, ai sensi del quale «le Commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa intesa con il Presidente della Camere, indagine conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività della Camera». Si tratta della prima volta che il Comitato per la legislazione procede in questo senso, percorrendo una strada che la lettera del regolamento individua unicamente per le Commissioni. Le iniziative che in passato avevano condotto il Comitato a svolgere una serie di audizioni su temi analoghi (in particolare, nel corso della XVI legislatura, durante i turni di presidenza dei deputati Zaccaria, Lo Presti e Duilio), infatti, erano consistite in una mera programmazione di cicli di incontri con referenti istituzionali, ma non nell’ambito di una formale indagine conoscitiva, anche perché all’epoca si ritenne tale via impercorribile alla luce del dato regolamentare. Per altro, la possibilità di svolgere tali attività nel perimetro formale dell’indagine conoscitiva consentirebbe di raccoglierne i risultati in un documento conclusivo, da poter poi veicolare nel procedimento con un impatto sicuramente diverso dall’informalità propria dei rapporti di fine mandato dei singoli Presidenti. L’innovazione costituita dalla delibera in commento, dunque, sempre che a questa seguano l’intesa del Presidente della Camera e la successiva delibera formale di avvio dell’indagine conoscitiva, potrebbe quindi costituire un certo avanzamento nella posizione istituzionale del Comitato per la legislazione all’interno dell’organizzazione del Parlamento, riconoscendo ad esso un ruolo ancor più simile a quello delle Commissioni, nonché – elemento non affatto secondario – un ambito di «competenza» propria.